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Osservatorio CdS – Luglio/Agosto 2019

Un interessante approfondimento sui contenuti del Codice della Strada: il commento degli artt. 61, 62 e 63 “Sagoma e massa limite, traino dei veicoli”

Osservatorio CdS

Più volte, poi, la Direttiva è stata modificata e integrata con procedura più snella in quanto – con l’Atto Unico del 1986 – era sufficiente per l’approvazione solo la maggioranza qualificata degli Stati membri (e non l’unanimità necessaria all’epoca dell’approvazione della Direttiva CEE n° 85/3).

Tra tali Direttive si citano le n° 86/360, n° 88/364, n° 89/338, n° 89/461, n° 91/60 e da ultima la n° 92/7, tutte recepite nell’ordinamento italiano con Decreti Ministeriali.

È importante sottolineare che i limiti di massa in Italia sono potuti rimanere i più alti d’Europa (44 t per gli autotreni e autoarticolati a cinque e più assi, contro le 40 t della Direttiva comunitaria) in virtù dell’art. 76 del Trattato di Roma purché, ovviamente, sia consentito, per non creare distorsioni di concorrenza, anche ai vettori esteri circolare in Italia con veicoli con tali valori di massa massima.

È parimenti ovvio che i veicoli italiani possono circolare nei restanti Paesi della Comunità solo se non superano le 40 t di massa massima.

La sagoma limite

L’art. 61 determina la sagoma limite dei veicoli, fissandone i valori massimi della larghezza, altezza e lunghezza. Nella sagoma limite, analogamente a quanto previsto nell’art. 32 del T.U. del 1959, deve essere ricompreso non solo il veicolo ma anche il suo carico.

Tale criterio si applica a tutte e tre le dimensioni: larghezza, altezza e lunghezza del veicolo o del complesso di veicoli (autotreni e autoarticolati). Ai fini della sicurezza, una particolare attenzione va riservata alla sistemazione del carico sui veicoli che è trattata dall’art. 164 del Codice.

Qui è opportuno solo precisare che i limiti di lunghezza stabiliti nell’art. 61 devono intendersi riferiti anche alle eventuali sporgenze del carico; pertanto queste, ancorché entro i limiti tollerati, ai sensi dell’art. 164, ovvero entro i 3/10 della lunghezza massima del veicolo, devono comunque rientrare nei limiti stabiliti dallo stesso art. 61. Deroghe per i veicoli o trasporti eccedenti i limiti stabiliti dall’art. 61 possono essere autorizzate dall’ente proprietario, secondo quanto disposto dall’art. 10 (dedicato ai veicoli e trasporti eccezionali).