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Osservatorio CdS – Luglio/Agosto 2019

Un interessante approfondimento sui contenuti del Codice della Strada: il commento degli artt. 61, 62 e 63 “Sagoma e massa limite, traino dei veicoli”

Osservatorio CdS

Dal disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 63 del Codice si evince, inoltre, che gli autoveicoli (definiti nell’art. 54) possono trainare esclusivamente i rimorchi (definiti nell’art. 56) con le sole eccezioni espressamente indicate:

  1. a) per il traino di veicoli non più atti a circolare per avaria o per mancanza di Organi essenziali;
  2. b) nei casi previsti dall’art. 159 del Codice relativo alla rimozione dei veicoli;
  3. c) nei casi autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per speciali esigenze.

Nei casi previsti sub a) e sub b), lo stesso comma 2 prevede inoltre che “la solidità dell’attacco” e “le modalità di traino”, nonché ovviamente “la condotta e le cautele di guida” rispondano “alle esigenze di sicurezza della circolazione” e ciò, ovviamente, nel rispetto degli artt. 140 e 165, anche se non è stato fatto esplicito richiamo.

Quanto detto per i casi sub a) e sub b) deve, naturalmente estendersi necessariamente anche ai casi previsti sub c). Conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 63, il valore massimo della massa rimorchiabile e la sua determinazione, nonché le procedure e le modalità per l’agganciamento dei rimorchi sono stabilite dall’art. 219 del Regolamento e dall’Appendice III. 

Illeciti e sanzioni

Va al riguardo segnalata una nuova discrasia prodotta dalle disposizioni del D.Lgs. 360/1993. Infatti, nella stesura originaria del 1992 tanto per gli illeciti derivanti da circolazione di veicoli superanti i limiti di sagoma stabiliti (art. 61, comma 7) quanto per gli illeciti derivanti da circolazione di veicoli superanti i limiti di massa fissati (art. 62, comma 7) si poneva il richiamo completo agli illeciti derivanti dalla circolazione di veicoli eccezionali non autorizzati o senza l’osservanza delle cautele previste: ciò per la considerazione che il superamento dei limiti di sagoma o di massa costituisce condizione necessaria per la definizione di veicolo o trasporto eccezionale e quindi per evitare duplicazioni e confusioni pericolose.

Il testo, come modificato nel 1993, mentre ha mantenuto il parallelismo e il richiamo per l’inosservanza dei limiti di massa (art. 62, comma 7) lo ha tolto per l’inosservanza del limite di sagoma (art. 61, comma 7).