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Osservatorio CdS – Luglio/Agosto 2019

Un interessante approfondimento sui contenuti del Codice della Strada: il commento degli artt. 61, 62 e 63 “Sagoma e massa limite, traino dei veicoli”

Osservatorio CdS
La massa limite sugli assi

Dopo aver stabilito la massa limite complessiva a pieno carico per i veicoli isolati e per i complessi di veicoli (autoarticolati, autotreni e autosnodati) l’art. 62, nei commi 5 e 6 stabilisce i valori della massa limite sugli assi, analogamente a quanto disposto dall’art. 33 del T.U. del 1959, come modificato dalla L. n° 313/1976.

Il valore della “massa gravante sull’asse più caricato” viene fissata in 12 t, valore più alto di quello previsto dalla più volte richiamata Direttiva CEE n° 85/3 pari a 11,5 t. Il comma 6 dell’art. 62 stabilisce poi i limiti di massa per gli assi tandem (due assi accoppiati):

  • 12 t (se la distanza tra i due assi è inferiore a 1 m);
  • 16 t (se la distanza tra i due assi è compresa tra 1 m e 1,3 m);
  • 18 t (se la distanza tra i due assi è superiore a 1,3 m);
  • 19 t (se la distanza tra i due assi è superiore a 1,3 m e l’asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche, ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). L’art. 218 del Regolamento, per evidenti ragioni di sicurezza, precisa che la massa massima gravante su ciascun asse di un veicolo non può eccedere il valore limite riconosciuto ammissibile dalla Casa Costruttrice del veicolo stesso. La Norma vale, ovviamente, per tutti i limiti di massa stabiliti dall’art. 62, ed è altrettanto logico che l’inosservanza fa scattare le sanzioni previste nel comma 7 dell’art. 62 del Codice.

Il traino dei veicoli

L’art. 63 del Codice, riprendendo quanto previsto dall’art. 34 del T.U. del 1959, stabilisce che nessun veicolo può trainare più di un veicolo, eccetto solo i casi previsti dall’art.105 del Codice, (che stabilisce che le trattrici agricole possono trainare due macchine operatrici agricole).

Inoltre l’art. 63, e ciò costituisce novità, esclude da tale Norma generale anche il caso che il traino di più di un veicolo risulti necessario per l’effettuazione dei trasporti eccezionali.

È chiaro che tale disposizione deve intendersi ristretta ai soli casi che detti trasporti non possano essere organizzati in altro modo, in relazione non solo alla sicurezza del trasporto ma anche e soprattutto alla sicurezza della circolazione.