La massa limite per i veicoli isolati e per i rimorchi
La massa dei veicoli isolati non può eccedere:
- 5 t, per i veicoli a un asse;
- 8 t, per i veicoli a due assi;
- 10 t, per i veicoli a tre o più assi.
I veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali da sviluppare sull’area d’impronta della strada, un carico unitario medio non superiore a 8 daN/cm2, salvo quanto stabilito dall’art. 104 del Codice per le macchine agricole, possono avere una massa massima di:
- 18 t, per i veicoli a due assi (19 t se trattasi di autobus o filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani o suburbani);
- 25 t, per i veicoli a tre assi (elevabile a 26 t qualora l’asse motore sia munito di doppi pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- 25 t, per i veicoli a quattro assi (elevabile a 32 t qualora l’asse motore sia munito di doppi pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
La massa limite per i rimorchi
La massa dei rimorchi, muniti di pneumatici tali da sviluppare sull’area d’impronta della strada un carico unitario medio non superiore a 8 daN/cm2, non può eccedere:
- 6 t, se a un asse;
- 22 t, se a due assi;
- 26 t, se a tre assi.
La massa limite degli autotreni degli autoarticolati
Già il T.U. del 1959 prevedeva una particolare disciplina dei pesi (ora masse) massimi per gli autoarticolati e gli autosnodati, estesa con la L. n° 313/1976 anche agli autotreni e ai filotreni, filosnodati e filoarticolati. Il comma 4 dell’art. 62 fissa la massa complessiva, (intesa cioè come risultante dei due veicoli che costituiscono il complesso), massima in 40 t (se a quattro assi) e 44 t (se a cinque assi), se “ricorrono le condizioni indicate nel comma 3”, ovvero quando:
- il carico unitario trasmesso all’area d’impronta sulla strada non superi gli 8 daN/cm2;
- la distanza tra due assi contigui non sia inferiore a 1 m;
- l’asse motore sia munito di doppi pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel caso non sia verificata anche una sola delle condizioni soprariportate i limiti massimi consentiti per il complesso devono intendersi quelli risultanti dalla somma di quelli consentiti per i due veicoli che lo costituiscono.