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Il D.Lgs. 35/2011 e lo standard ISO 39001

Strade e autostrade, ponti e viadotti: li percorriamo ogni giorno, facendo attenzione ai rischi alla guida. Talvolta, però, può capitare che siano le stesse infrastrutture a costituire dei seri fattori di rischio

Il D.Lgs. 35/2011 e lo standard ISO 39001
I fattori finali

I fattori finali costituiscono infine il “risultato” delle prestazioni dell’organizzazione in termini di sicurezza stradale. Parliamo quindi del numero di incidenti registrati su base temporale (per esempio annuale), suddivisi per tipo di mezzo, mansione lavorativa, esito (per esempio con lesioni a persone o meno), giorni
di indisponibilità di persone o veicoli, ecc..

È bene comprendere in tale elenco anche i tanti fattori “sentinella”, come ad esempio il numero di avarie occorse ai mezzi, quello di infrazioni al Codice della Strada commesse dalle persone sotto il controllo dell’Organizzazione, ecc..

I valori relativi a tali indicatori devono poi essere monitorati e analizzati  periodicamente, per capire se le azioni messe in campo (correlate, come visto, ai “fattori intermedi”) siano efficaci o meno. E, per effettuare una buona analisi, è opportuno rapportare tali valori a quelli degli indicatori riferiti ai fattori iniziali.

Efficacia e risultati

Il tutto, naturalmente, va interpretato dal punto di vista di un esperto. Non è detto infatti che una corretta implementazione del sistema porti in automatico ad avere una riduzione del numero di incidenti stradali.

La fase di indagine e di analisi degli eventi incidentali, appositamente prevista dallo standard ISO 39001, è quindi decisiva per comprendere quali siano le principali cause alla base degli incidenti che si verificano e definire quindi le azioni preventive appropriate, per quanto di competenza del Gestore stesso.

Il confronto tra D.Lgs. 35/2011 e ISO 39001 per un Ente Gestore o Proprietario di strade

Il D.Lgs. 35/2011 e lo standard ISO 39001 hanno un obiettivo comune: intervenire sulla gestione della sicurezza stradale al fine di ridurre numero e gravità degli incidenti.

Il Decreto e lo standard operano però su piani diversi, ed è utile mettere in evidenza alcune differenze fondamentali. L’applicazione del Decreto è cogente per i soggetti da questo Individuati, mentre quella dello standard è del tutto volontaria.