Condividi, , Google Plus, LinkedIn,

Stampa

Posted in:

Verso un telepass unico per le autostrade europee

La Commissione Europea è in favore della messa in opera di un servizio europeo di telepedaggio

Verso un telepass unico per le autostrade europee

Da un punto di vista giuridico e delle responsabilità, gli attori del SET si dividono in sei categorie:

  1. la Commissione Europea è responsabile in via principale della predisposizione e della gestione del quadro normativo generale relativo all’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e al SET. Il ruolo diretto della Commissione Europea nell’ambito della gestione del SET riguarderà principalmente la vigilanza sul mercato del SET a livello europeo;
  2. gli Stati membri devono mettere in atto condizioni nazionali che consentano la distribuzione e la gestione del SET. Il fabbricante è colui che costruisce le apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema e deve certificare la conformità alle specifiche o l’idoneità all’uso con il marchio CE sugli apparecchi;
  3. il Fornitore del SET è il responsabile in via principale della conformità alle specifiche per quanto riguarda il soddisfacimento dei requisiti prescritti in materia di registrazione e dell’idoneità all’uso del proprio componente di interoperabilità SET integrato nel servizio da esso fornito in un settore sottoposto a pedaggio. L’idoneità all’uso comprende funzioni quali le comunicazioni, lo scambio di dati, il monitoraggio della performance e dell’accordo a livello di servizi, la sicurezza e la protezione dei dati personali ecc. È obbligato a registrarsi come tale nello Stato membro in cui è stabilito e convalidare l’idoneità all’uso dei suoi processi e apparecchiature presso gli esattori di pedaggi competenti per un particolare settore del SET. Sono attualmente 27 le Società che si sono registrate (fra le quali l’italiana Telepass);
  4. l’esattore di pedaggi è il responsabile in via principale della conformità alle specifiche e dell’idoneità all’uso relativamente alle comunicazioni e allo scambio di dati con i fornitori del SET, ai suoi dati contestuali di pedaggio, al monitoraggio della performance e dell’accordo a livello di servizi ecc. Ha l’obbligo di accettare, nei settori del SET di sua competenza, i veicoli dotati dell’apparecchiatura specifica per tale servizio e riscuotere i pedaggi dovuti da quei veicoli per l’uso dell’infrastruttura da loro gestita tramite i fornitori del SET con i quali essi hanno un contratto;
  5. l’utente potrà richiedere l’abbonamento a un fornitore del SET di sua scelta che opera in qualsiasi Stato membro. L’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità è valutata sulla base del funzionamento o dell’utilizzo dei componenti in servizio, integrati in maniera rappresentativa nel sistema di pedaggio del SET degli esattori di pedaggi nel cui settore l’apparecchiatura di bordo circola per uno specifico periodo di attività. Le prove di idoneità all’uso si propongono di dimostrare tramite il funzionamento in servizio che i componenti di interoperabilità del SET sono realmente interoperabili con il sistema di pedaggio di un determinato esattore di pedaggi. Pertanto, la valutazione dell’idoneità all’uso esamina l’intero sistema del SET in condizioni operative;
  6. i fornitori del SET hanno il diritto di avviare negoziati contrattuali con ciascun esattore di pedaggi che gestisce un settore del SET per fornire tale servizio. Per realizzare l’interoperabilità delle rispettive apparecchiature e dei rispettivi processi, gli esattori di pedaggi e i fornitori del SET devono cooperare tra loro. Le controversie relative al SET che possono sorgere tra un esattore di pedaggi e un fornitore di tale servizio nel corso dei loro negoziati contrattuali o del loro rapporto operativo devono essere deferite all’organismo di conciliazione o, per qualsiasi tipo di controversia, al foro competente.