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Osservatorio CdS – Maggio/Giugno 2020

Un interessante approfondimento sui contenuti del Codice della Strada: in questo numero trattiamo il commento degli artt. 190 e 191 “Comportamento dei pedoni e comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni”

Osservatorio CdS

Osservazioni preliminari

I gravi incidenti che sono avvenuti a Roma e in altre città italiane negli ultimi mesi, in cui sono rimasti coinvolti anche alcuni giovani pedoni, hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica sul problema dell’incidentalità sulle strade urbane in cui rimangono vittime i pedoni e che non accenna a diminuire.

Riteniamo pertanto opportuno interrompere la trattazione degli articoli del Codice che riguardano i veicoli e passare al commento degli artt. 190 e 191 che riguardano proprio i comportamenti da rispettare sulle strade sia da parte dei pedoni (art. 190) che da parte dei conducenti dei veicoli nei confronti dei pedoni (art. 191).

  • Pedoni
    1A cds
    1A. Uno scorretto comportamento dei pedoni sulle strade: due ragazzi che attraversano un’intersezione correndo e fuori dall’attraversamento pedonale
  • pedoni
    1B cds
    1B. Uno scorretto comportamento dei pedoni sulle strade: una persona che sulla centralissima Via del Corso a Roma cammina a passo svelto sulla carreggiata nonostante il marciapiede sia libero
  • Attraversamento pedonale
    1C cds
    1C. Uno scorretto comportamento dei pedoni sulle strade: diverse persone su Largo Chigi che attraversano la carreggiata al di fuori dell’attraversamento pedonale, tra cui anche una signora anziana con il bastone e due Agenti della “Control Security”

I comportamenti cui sono tenuti i pedoni nell’uso della strada (art. 190)

Anche i pedoni, come tutti gli utenti della strada sono tenuti al rispetto di determinati comportamenti che consentano una circolazione sicura e ordinata in modo da garantire sia la propria sicurezza che quella degli altri utenti della strada.

Al tempo stesso è opportuno prevedere anche i comportamenti che gli altri utenti devono rispettare nei confronti dei pedoni.

Già il T.U. del 1959 trattava l’argomento nell’art. 134 (intitolato “pedoni”) sotto entrambi gli aspetti dianzi indicati.

L’art. 134 del T.U. del 1959 trattava promiscuamente tutte le situazioni attinenti ai pedoni e distingueva i loro comportamenti in “consentiti” (come camminare sui marciapiedi o attraversare le carreggiate sulle strisce pedonali), “vietati” (attraversare i crocevia, sostare sulla carreggiata, ecc.) e “imposti” (circolare soltanto nei luoghi consentiti).

Il nuovo Codice del 1992, oltre ad apportare aggiornamenti e precisazioni per i singoli comportamenti, molto opportunamente ha distinto, rispettivamente negli artt. 190 e 191, la materia dei comportamenti dei pedoni nel proprio uso della strada da quella che riguarda gli obblighi dei conducenti quando la circolazione dei veicoli viene a confrontarsi con quella dei pedoni.

Anche in questa sede si seguirà la ripartizione nei due gruppi, in modo da chiarire le rispettive posizioni dei pedoni e dei conducenti dei veicoli.

Si inizia, pertanto, dall’art. 190 che attiene, come già accennato, ai comportamenti che devono essere posti in essere dai pedoni nel loro uso della strada e quindi la circolazione pedonale. Per un esatto inquadramento della materia è opportuno distinguere i detti comportamenti in base al luogo ed alle modalità con cui la circolazione pedonale si svolge:

a) l’art. 190 – come primo e, si potrebbe aggiungere, come più importante comportamento – pone nel comma 1 l’obbligo dei pedoni di servirsi per la loro marcia di luoghi e spazi appositamente predisposti per loro, quali soprattutto i “marciapiedi”, le “banchine”, i viali e tutte le altre “aree pedonali”, come definiti dal Codice (Figura 2).

conducenti
2. Le definizioni del Codice della Strada

Queste zone o parti della strada riservate ai pedoni non possono essere invase da altri mezzi o veicoli eccetto quelli consentiti dal comma 7 dello stesso art. 190, come le macchine per uso dei bambini o di invalidi anche se asservite da motori nei limiti previsti dall’art. 196 del Regolamento.

Trattasi di disposizione molto provvida, ma purtroppo non molto osservata, specie nelle grandi città, in cui vi è l’abitudine di parcheggiare le autovetture e i motoveicoli sui marciapiedi e su loro parti, producendo la restrizione e l’intralcio della circolazione dei pedoni.

Il secondo periodo del comma 9 dell’art. 190 vieta negli spazi riservati ai pedoni anche l’uso di “tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti”.

Si evidenziano, infine, le due disposizioni molto importanti contenute nel comma 4 dell’art. 190.

La prima prevede il divieto per i pedoni di “sostare o indugiare sulla carreggiata”, salvo i casi di necessità. La seconda fa divieto ai pedoni di non sostare in gruppo sui marciapiedi e sulle banchine e anche sugli attraversamenti pedonali, quando ciò possa causare intralci al transito normale e ordinario degli altri pedoni.

Anche questa è una disposizione provvida proprio sulla base del principio che il diritto di ciascuno deve coesistere e contemperarsi con l’eguale diritto dell’altro (in applicazione dell’art. 3 della Costituzione).

Tale disposizione tende proprio ad evitare quelle situazioni di pericolo che sovente si presentano sui marciapiedi quando file di persone in sosta per entrare in negozi o in locali di divertimento o anche in uffici ingombrano il marciapiede in modo da obbligare gli altri pedoni transitanti a lasciare il marciapiede e ad inoltrarsi sulla carreggiata.

  • Marciapiedi
    3A cds
    3A. Esempio di occupazione dei marciapiedi e degli attraversamenti pedonali da parte dei veicoli: un camion di grosse dimensioni che occupa il marciapiede e l’attraversamento pedonale in prossimità di una scuola
  • Veicoli
    3B cds
    Esempio di occupazione dei marciapiedi e degli attraversamenti pedonali da parte dei veicoli: un furgone sosta indisturbato a Largo Chigi (nonostante la presenza nelle vicinanze di numerosi Agenti in borghese e in divisa) su un attraversamento pedonale munito non solo di strisce pedonali ma anche di sovrabbondante segnaletica verticale (cartello di divieto di fermata e cartello di attraversamento pedonale)
  • pedoni
    4 cds
    4. Un corretto comportamento dei pedoni sulle strade prive di marciapiede: bambini di una scuola elementare che, guidati da un compagno di poco più grande, percorrono il tragitto casa-scuola su “un’unica fila” e sul “senso opposto a quello di marcia dei veicoli” (marciano correttamente sul lato destro perché in Giappone, come noto, si guida a sinistra)

Non si tratta, quindi, di una limitazione della “libertà dei pedoni”, come qualcuno ha voluto insinuare, ma è il giusto subordinamento della circolazione egoistica individuale a quella collettiva generale;

b) il Legislatore non poteva non preoccuparsi dei casi, molto frequenti specie nelle strade extraurbane, in cui manchino o non siano predisposte le apposite zone pedonali, oppure queste siano ingombre, interrotte o insufficienti.

Lo fa lo stesso comma 1 dell’art. 190 stabilendo il principio che il pedone può impegnare la carreggiata ma lo deve fare usando determinate regole di condotta quali il circolare ai margini della carreggiata stessa non solo per la sua sicurezza ma anche per non recare intralcio alla circolazione dei veicoli.

Per “margine della carreggiata”, deve intendersi, secondo la Giurisprudenza, “l’estremo limite della parte della strada normalmente destinata alla circolazione” e quindi, di ristrettissima ampiezza, sì da rendere necessaria, anche al di fuori dei casi imposti, una marcia in fila indiana o comunque tale da non recare intralcio nella circolazione dei veicoli.

Il comma precisa inoltre che il pedone deve circolare nel senso opposto a quello di marcia dei veicoli, avendoli quindi di fronte onde regolarsi nella sua marcia.

In caso di carreggiata a senso unico, il pedone deve circolare sul margine destro rispetto al senso di marcia dei veicoli. Da ultimo il comma 1 dispone che, fuori dai centri abitati, la circolazione dei pedoni ai margini delle carreggiate è ulteriormente limitata dalla regola che essi devono marciare su unica fila, quando la circolazione avvenga nelle ore notturne (da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere) su strada che sia priva di illuminazione.

Tale obbligo sarebbe opportuno estenderlo anche a tutte le ore del giorno;

  • pedoni
    5A cds
    5A. Un corretto comportamento dei pedoni sugli attraversamenti pedonali semaforizzati. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati sono, anche in Italia, generalmente più rispettati: due pedoni fermi sul marciapiede con il semaforo “rosso”
  • pedoni
    5B cds
    5B. Un corretto comportamento dei pedoni sugli attraversamenti pedonali semaforizzati. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati sono, anche in Italia, generalmente più rispettati: due pedoni attraversano regolarmente non appena è scattato il “verde”

c) estremamente importante è la regolamentazione della marcia dei pedoni in relazione agli attraversamenti delle carreggiate stradali. Tale marcia è sottoposta alle seguenti regole che si traducono in comportamenti obbligatori per i pedoni stessi;

1) — i pedoni “per attraversare la carreggiata devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi”.

Gli attraversamenti pedonali, sono definiti nell’art. 3, n° 3 del Codice come “parte della carreggiata segnalata ed organizzata” (c.d. strisce zebrate) sulla quale “i pedoni godono della precedenza rispetto ai veicoli” (Figura 2).

Trattasi di “diritto assoluto” dei pedoni che, come si dirà anche nel successivo paragrafo, non sopporta eccezioni, sempre che questo “diritto” sia correttamente esercitato, senza indugi sulle strisce e comunque senza dar luogo a situazioni di pericolo.

Non è corretto, a nostro avviso, estendere il concetto di “diritto del pedone” anche in caso di una sua inosservanza da delle regole primarie di diligenza nella circolazione e di rispetto dei diritti altrui.

Il che è contrario ai principi fondamentali, indicati dall’art. 140 del Codice che si rivolge a tutti gli utenti (pedoni compresi) che “devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.

D’altronde, lo stesso art. 190 nel comma 4 dà un esempio di tali regole quando vieta ai pedoni di sostare o di radunarsi ai margini dell’attraversamento, in modo da recare intralci alla circolazione.

La forma, le dimensioni e le altre caratteristiche degli attraversamenti pedonali sono indicate nell’art. 145 del Regolamento (Figura 6).

Gli attraversamenti pedonali possono essere anche semaforizzati con le caratteristiche e con i relativi comportamenti dei pedoni indicati nel comma 5 dell’art. 41 del Codice (Figura 7).

Regolamento
6 e 7. Le caratteristiche degli attraversamenti pedonali (art. 145 del Regolamento) (6) e gli attraversamenti semaforizzati e il comportamento dei pedoni (art. 41, c.5 del Codice) (7)

Si invita il Lettore a osservare con attenzione nella Figura 7 il comportamento che il pedone deve tenere in presenza di semaforo pedonale con luce gialla, in quanto si deve rilevare che sulle strade italiane, purtroppo, la Norma dell’art. 41, comma 5 è spesso disattesa dalla maggior parte dei pedoni che non hanno ancora impegnato l’attraversamento e si trovano sui marciapiedi e che, in presenza di luce gialla, non si arrestano sul marciapiede.

Ciò è dovuto probabilmente anche a una scarsa informazione sul tempo di giallo che è stato calcolato per lo smaltimento dei pedoni che hanno già impegnato la carreggiata.

Un valido ausilio, purtroppo ancora troppo poco utilizzato sugli attraversamenti pedonali, è quello di affiancare alla luce gialla un contasecondi decrescenti che indica il tempo residuo prima del passaggio del semaforo al colore rosso;

2) — i pedoni, “quando non esistono attraversamenti pedonali (o sottopassi o sovrappassi) o questi distano più di 100 m dal punto di attraversamento, possono attraversare la carreggiata” ma con particolari accorgimenti vale a dire sempre “in senso perpendicolare e con l’attenzione necessaria in modo da non creare situazioni di pericolo per sé o altri”.

In tali casi, il comma 5 dell’art. 190 stabilisce che “devono dare la precedenza ai conducenti dei veicoli” e il comma 6 impone anche il divieto per i pedoni di “effettuare l’attraversamento anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram che si trovino in sosta alle fermate”;

3) — Norma speciale è data per l’attraversamento delle intersezioni, cioè delle aree comuni a più strade che permettano lo smistamento del traffico dall’una all’altra di esse, come definite dall’art. 3, n° 26 (Figura 2): il comma 3 pone “il divieto di attraversare diagonalmente le intersezioni”. Il che significa che il pedone dovrà attraversare prima una delle strade in intersezione perpendicolarmente e poi l’altra o le altre sempre perpendicolarmente;

4) — infine, lo stesso comma 3 pone il “divieto di attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali” in ogni caso, anche quando questi siano situati a distanza superiore ai 100 m.

Non si prevede il caso (che può pure avvenire in concreto, specie nei piccoli centri) che non esista sulle piazze o larghi (specie se di non notevoli dimensioni) alcun attraversamento pedonale: interpretando bene la Norma che pone un divieto assoluto e quindi non può creare analogie con il caso dell’attraversamento di strade in rettilineo, è da credersi che il pedone debba recarsi alla fine della piazzaed all’inizio della strada in rettilineo per effettuare ivi l’attraversamento.

D’altronde, si nota che in molti casi le strisce di attraversamento sono poste proprio all’inizio delle strade che partono dalle piazze e larghi. Da ultimo si evidenzia che il primo periodo del comma 9 vieta, a integrazione di quanto già previsto dall’art. 9 del Codice, di “effettuare sulla carreggiata giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate”.

  • pedoni
    8A cds
    8A. Attraversamenti pedonali semaforizzati con fase di giallo “temporizzata”. Le foto scattate a distanza di tre secondi l’una dall’altra ritraggono un impianto semaforico con la fase di giallo temporizzata. Purtroppo sono ancora pochi i semafori pedonali muniti di questi utilissimi “temporizzatori” che consentono ai pedoni, specie sugli attraversamenti molto lunghi di regolare la propria velocità in modo da terminare l’attraversamento in tempo utile, prima che si accenda la luce rossa del semaforo
  • pedoni
    8B cds
    8B. Attraversamenti pedonali semaforizzati con fase di giallo “temporizzata”. Le foto scattate a distanza di tre secondi l’una dall’altra ritraggono un impianto semaforico con la fase di giallo temporizzata. Purtroppo sono ancora pochi i semafori pedonali muniti di questi utilissimi “temporizzatori” che consentono ai pedoni, specie sugli attraversamenti molto lunghi di regolare la propria velocità in modo da terminare l’attraversamento in tempo utile, prima che si accenda la luce rossa del semaforo
  • velocità
    9A cds
    9A. Un comportamento scorretto di un veicolo in un attraversamento pedonale: una persona, che ha già iniziato a percorrere l’attraversamento, viene messa a rischio da un veicolo di colore bianco che sopraggiunge
  • pedoni
    9B cds
    9B. Un comportamento scorretto di un veicolo in un attraversamento pedonale: una persona, che ha già iniziato a percorrere l’attraversamento, è costretta a fermarsi perché il veicolo di colore bianco (tra l’altro addetto alla pulizia delle strade) molto scorrettamente non le dà precedenza

I comportamenti dei conducenti dei veicoli nei confronti dei pedoni

Come già anticipato nelle “osservazioni preliminari”, l’art. 191 concerne i comportamenti che devono essere osservati dai conducenti dei veicoli “nei confronti dei pedoni” quando la circolazione dei veicoli si interseca e si confronta con quella dei pedoni: situazioni di grande rilevanza ai fini della sicurezza e snellezza del traffico, da cui derivano obblighi o divieti o limitazioni nella circolazione dei veicoli.

L’art. 191 riguarda le più rilevanti di tali situazioni:

a) la più importante è quella del pedone che, al di fuori delle segnalazioni semaforiche (ex art. 41 del Codice) o di quelle degli Agenti del traffico (ex art. 43), transiti sugli appositi attraversamenti pedonali.

Il nuovo comma 1, novellato dalla Legge 120/2010, ha sensibilmente modificato il comportamento del conducente del veicolo nei confronti dei pedoni in transito sugli attraversamenti pedonali.

I conducenti non devono solo dare la precedenza rallentando la marcia, e all’occorrenza fermandosi (come prevedeva il testo del 1993) ma “devono in ogni caso fermarsi” (rectius arrestarsi) per consentire in condizioni di sicurezza l’attraversamento o il completamento di esso da parte delle persone in transito.

Il comma 1 specifica, inoltre, che i conducenti debbano sempre “dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sugli attraversamenti pedonali”.

Di fronte a quello che la Giurisprudenza ha definito essere diritto assoluto del pedone, v’è l’obbligo del conducente dei veicoli diretto ad assicurare quel diritto del pedone che transita sulle strisce pedonali.

Si tratta di un obbligo da rispettare in ogni caso, il cui contenuto (di facere) è vasto e preciso e consiste non solo nella fermata del veicolo per permettere il transito pedonale, ma anche nel rallentamento preparatorio della fermata nonché in ogni altro comportamento che permetta a quel conducente di osservare il suo obbligo, indipendentemente dal comportamento di altri.

In particolare: il conducente di un veicolo deve sempre osservare la precedenza anche se un altro conducente a lui affiancato non la osservi, essendo quindi solo quest’ultimo responsabile di un eventuale incidente, e rispondendo solo egli, nel caso, dell’infrazione amministrativa;

b) la seconda situazione di intersecazione di circolazione veicolare e di circolazione pedonale è data dall’ipotesi dell’attraversamento da parte del pedone della strada sprovvista di strisce pedonali.

Qui, come è stato chiarito nel commento dell’art. 190, la regolamentazione è completamente rovesciata nel senso che è il pedone a dover dare la precedenza ai veicoli, cioè a non doversi accingere all’attraversamento quando sopravvenga un veicolo e quindi a doverlo lasciare passare con precedenza.

Però, il comma 2 dell’art. 191 prende in considerazione la detta situazione in un caso particolare: che il pedone abbia legittimamente iniziato l’attraversamento ma il veicolo sopraggiunga prima che esso sia terminato e che cioè il pedone impegni ancora la carreggiata.

In questo caso, è il conducente che ha l’obbligo di rallentare e fermarsi per consentire al pedone “di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”: comportamento che comprende tutto quanto necessario per raggiungere questo scopo e che evidentemente va posto in essere quando il pedone abbia già iniziato l’attraversamento e non possa far altro che proseguirlo.

Sanzione
10. Le sanzioni previste dagli artt. 190 e 191:
1) sanzione in vigore dal 1° Gennaio 2019, aggiornata con DM 27/12/2018 (nel 1992: da Lire 30.000 a Lire
120.000)
2) sanzione in vigore dal 1° Gennaio 2019, aggiornata con DM 27/12/2018 (nel 1992: da Lire 100.000 a Lire 400.000)

È questo un punto molto importante da tener presente: va rilevato che qui si è in presenza di un’eccezione al diritto di precedenza spettante al conducente, onde essa va ammessa con esattezza e quando veramente il pedone abbia impegnato l’attraversamento e non possa più ritornare indietro.

Tale disposizione aggiunta dal Codice è molto opportuna e fa venir meno le lunghe discussioni in caso di incidenti avvenuti sotto il vigore dell’art. 134 T.U. 1959 che conteneva solo l’obbligo, senza eccezioni, del pedone marciante su carreggiate prive di strisce pedonali di dare la precedenza ai veicoli.

La Cassazione allora faceva riferimento alla discussa “precedenza di fatto” o “circolazione di fatto” del pedone rispetto a quelle di diritto del conducente;

c) infine, il comma 3 dell’art. 191 prende in considerazione le situazioni che possono verificarsi quando la circolazione dei veicoli si intersechi con quella di invalidi con ridotte capacità motorie o su carrozzella o accompagnati da cani guida o muniti di bastone bianco-rosso in caso di persone sordo-cieche o comunque altrimenti riconoscibili.

In tali ipotesi, il conducente deve dare la precedenza sempre, sia nel caso in cui gli invalidi siano nelle dette condizioni sia in quello in cui essi siano comunque riconoscibili come tali, fermandosi allorché l’invalido attraversi la carreggiata o si accinga ad attraversarla.

È questo anche un diritto dell’invalido alla precedenza e quindi un obbligo del conducente di rispettarlo.

Ed è un diritto più ampio di quello che spetta normalmente al pedone, riguardante il solo attraversamento, mentre alle persone invalide la precedenza spetta anche allorché “si accingono” a effettuare l’attraversamento medesimo.

Il comma 3 dell’art. 191 prende in considerazione anche il caso di “comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani”, comunque non volontari.

In tali casi il conducente deve tener conto della possibilità di quei comportamenti scorretti o maldestri che siano dovuti all’età (quali l’improvviso attraversamento o l’invasione della carreggiata) e tentare di prevenire le dette situazioni di pericolo e prevedere quei comportamenti quando ciò sia “ragionevole in relazione alla situazione di fatto”.

Si tratta cioè di prevenire una di quelle situazioni di pericolo che possono incontrarsi nella circolazione stradale e che vanno risolte caso per caso in ottemperanza al principio enunciato dall’art. 140 del Codice, più volte richiamato, di evitare comunque intralci e pericoli nel traffico e fondamentalmente sul principio generale, che costituisce il parametro principe in ogni caso, della “tutela della sicurezza stradale”.

Illeciti e sanzioni

Come tutti i comportamenti, anche quelli relativi ai pedoni, quando non siano osservati (e soprattutto siano inadempiuti gli obblighi e i divieti in cui essi si sostanziano) danno luogo a illeciti sanzionati.

Il Legislatore ha ritenuto, giustamente, di applicare ai pedoni la sanzione pecuniaria della fascia più bassa, originariamente fissata da Lire 30.000 a Lire 120.000.

Le Figure 10 (sopra) e 11 riportano le sanzioni pecuniarie e accessorie previste per le violazioni delle disposizioni degli artt. 190 e 191 commesse rispettivamente dai pedoni o dai conducenti (Figura 10) e anche la decurtazione dei punti di patente previste dall’art. 126 bis per le violazioni commesse dai conducenti (Figura 11).

Patente
11. La decurtazione dei punti patente (1) (art. 126 bis)

I dati delle statistiche degli incidenti in cui sono coinvolti i pedoni

Come si è accennato nelle “Osservazioni preliminari”, gli incidenti in cui rimangono vittime i pedoni non accennano a diminuire con lo stesso trend cui diminuiscono gli altri tipi di incidenti.

Il fatto è molto importante ed è quindi, opportuno fare un’attenta riflessione anche perché gli incidenti che coinvolgono i pedoni sono quasi sempre particolarmente gravi, spesso mortali o con gravi lesioni che producono invalidità permanenti.

Dagli ultimi dati pubblicati dall’ISTAT nell’Ottobre del 2019, si ricava che nel 2018 in Italia sono stati registrati: 172.553 incidenti stradali (in cui sono state riscontrate lesioni alle persone e quindi non comprendono gli incidenti con soli danni alle cose), 242.919 feriti e 3.334 morti (per convenzione internazionale rientrano nel numero dei morti solo quelli avvenuti entro 30 giorni dall’incidente) con una leggera diminuzione rispetto al 2017.

A una più attenta lettura dei dati si nota però che, nonostante che il numero complessivo dei morti nel 2018 sia diminuito di 44 unità (−1,3%) rispetto al 2017, il numero dei morti tra i pedoni è, invece, aumentato del 2% passando dai 600 registrati nel 2017 a 612 nel 2018.

Al fine di verificare se questo fenomeno sia limitato solo all’anno 2018, sono state esaminate le tavole dell’ISTAT relative alle serie storiche degli incidenti stradali suddivisi tra le tre categorie di utenti: “conducenti”, “trasportati” e “pedoni” (cfr. tavola 4.3 dell’ISTAT).

È stata, quindi, predisposta la Figura 12 sotto riportata che riproduce la mortalità sulle strade suddivisa tra le citate tre categorie negli anni 1998, 2008 e 2018.

Dalla Figura 12 risulta evidente che la mortalità tra i pedoni nel corso di venti anni precedenti al 2018 (ultimo anno di cui si conoscono i dati definitivi) è diminuita poco, solo il 22% in meno rispetto al 1998; mentre, nello stesso periodo, si è registrata una diminuzione nella mortalità più consistente tra i conducenti (−44%) o tra le persone trasportate (−70%) e, conseguentemente anche una forte diminuzione del numero complessivo dei morti sulle strade che si è ridotto del (−47%).

Questi dati meritano un’attenta riflessione; spesso si fa l’errore di valutare solo i dati globali e ci si accontenta di una lieve riduzione degli incidenti o dei morti sulle strade.

Illeciti
12. I morti in incidenti stradali: anni 1998-2008-2018 (Fonte ISTAT 2018: tav.4.3 e tav. 4.7)

Sul fascicolo n° 142 Luglio/Agosto il Lettore trova un esame più attento dei dati pubblicati dall’ISTAT-ACI sugli incidenti stradali in modo da trarne, se possibile, anche qualche “insegnamento” utile a ottenere una maggiore riduzione degli incidenti e della mortalità tra tutti gli utenti della strada, pedoni compresi.

Si vedano anche https://www.stradeeautostrade.it/?s=Osservatorio+CdS.

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