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Osservatorio CdS – Luglio/Agosto 2019

Un interessante approfondimento sui contenuti del Codice della Strada: il commento degli artt. 61, 62 e 63 “Sagoma e massa limite, traino dei veicoli”

Osservatorio CdS

Con la più volte richiamata Direttiva CEE n° 85/3, la fascia d’ingombro, ovvero la corona circolare entro cui devono rimanere circoscritti tutti i veicoli o complessi di veicoli, è stata modificata e i valori sono stati determinati in 5,3 m di raggio interno e 12,5 m di raggio esterno che sono stati fedelmente ripresi dall’art. 217 del Regolamento.

Tale articolo pur essendo legato espressamente solo all’art. 61 del Codice deve anche essere preso in considerazione, unitamente all’art. 227 del Regolamento nelle operazioni di “verifica e prova” effettuate al momento dell’omologazione del veicolo ai sensi dell’art. 71 del Codice. Di conseguenza, non possono essere ammessi alla circolazione veicoli che superano la fascia d’ingombro come determinata nell’art. 217.

La massa limite

Nell’art. 62, rispetto all’analogo art. 33 del Codice del 1959, la novità più evidente è costituita dall’uso del termine “massa” anziché “peso”: ciò è dovuto alla necessaria uniformazione con i sistemi di misurazione internazionali, oggetto tra l’altro di specifica Direttiva comunitaria.

Tale nuovo sistema ha comportato anche il riferimento alle “tonnellate”, anziché ai “quintali”. L’art. 62 ha, comunque, confermato il principio, che già si ritrovava nell’art. 33, che per “massa limite si deve intendere la massa complessiva a pieno carico del veicolo”, costituita “dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico”.

Naturalmente, nell’art. 62 non si poteva non tener conto che nel 1976 la Legge n° 313 aveva fissati valori molti più elevati per i pesi massimi dei veicoli e dei complessi di veicoli, rispetto a quelli stabiliti dal Codice del 1959, portando l’Italia a stabilire un primato europeo tuttora non eguagliato.

Tali valori erano in vigore ormai da oltre quindici anni: un loro eventuale abbassamento, per uniformarli ai valori della Direttiva CEE n° 85/3, avrebbe provocato un notevole danno economico alle Imprese di autotrasporto che ormai già da tempo avevano provveduto a modificare il loro parco veicoli.

L’art. 62 fa salve esplicitamente (comma 1) le disposizioni contenute nell’art. 10 del Codice in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Come già evidenziato l’art.62 non si applica ai ciclomotori e ai motoveicoli per i quali le masse massime sono stabilite rispettivamente dagli artt. 52 (comma 2) e 53 (comma 4) del Codice.