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La cattiva segnaletica stradale: chi ne paga le conseguenze?

Sunto di una sentenza che condanna un funzionario della Polizia Locale per omessa vigilanza sulla corretta segnaletica

La cattiva segnaletica stradale: chi ne paga le conseguenze?

Il costrutto motivazionale della sentenza impugnata si fonda sui seguenti assunti:

  1. l’apposizione di un segnale di divieto di accesso agevolmente eludibile è segnaletica stradale inadeguata porre l’automobilista nella condizione di percepire la portata del pericolo al quale andrà incontro violando il divieto;
  2. la transennatura posta oltre il divieto avrebbe dovuto essere inamovibile e non avrebbe dovuto lasciare aperto un varco;
  3. la segnaletica stradale era estremamente pericolosa al calare dell’oscurità per la mancanza di dispositivi rifrangenti e di segnali luminosi di pericolo;
  4. chi è tenuto a predisporre gli strumenti di regolazione della circolazione stradale è tenuto a fronteggiare anche le possibili forme di condotta di guida imprudente degli utenti della strada;
  5. il Comandante della Polizia Locale era tenuto, sia in ragione dei compiti istituzionali inerenti alla regolamentazione della circolazione stradale sia in ragione dell’esercizio di fatto delle funzioni tipiche del garante dei rischi per la circolazione derivanti dalla frana, a controllare che l’Ordinanza con cui aveva imposto la chiusura della strada fosse eseguita con modalità idonee ad assicurarne l’efficacia;
  6. il Comandante della Polizia Locale, in funzione di vigilanza sul territorio, era nella condizione di percepire, direttamente attraverso i suoi sottoposti, la pericolosità del sistema di chiusura del transito concretamente predisposto, valutando i frequenti spostamenti delle transenne operati dai privati nei giorni immediatamente successivi all’emanazione dell’Ordinanza.

Ragion per cui, in definitiva, la Quarta Sezione Penale, con la sopra citata sentenza, ha confermato la pronuncia di condanna per omicidio colposo emessa dalla Corte d’Appello nei confronti del Comandante della Polizia Locale, in relazione al delitto previsto dagli artt. 113 e 589, secondo e terzo comma, Codice Penale.

La sentenza richiama a sottolineare la necessaria attenzione al tema della sicurezza stradale e all’obbligo di controllo da cui sorge la posizione di garanzia del Comandante della Polizia Locale, il quale ha l’impegno alla vigilanza, seppure indiretta, sulle condizioni di salvaguardia legate alla sicurezza della circolazione, anche in casi di illeciti amministrativi come nella circostanza di specie che vede il conducente violare la segnaletica stradale di divieto.

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