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La cattiva segnaletica stradale: chi ne paga le conseguenze?

Sunto di una sentenza che condanna un funzionario della Polizia Locale per omessa vigilanza sulla corretta segnaletica

La cattiva segnaletica stradale: chi ne paga le conseguenze?

L’oggetto della sentenza della Suprema Corte vede un ragazzo munito di foglio rosa, con accanto la madre e sul sedile posteriore la sorella, che alla guida di un veicolo nel tardo pomeriggio di un Dicembre percorreva la strada statale chiusa al traffico alla velocità stimata di circa 70 km/ora e a luci spente.

Lungo il lato sinistro della strada scorreva un torrente su un piano inferiore a quello stradale, delimitato da un muro di contenimento del corpo stradale in calcestruzzo armato, che in occasione di piogge alluvionali era franato, unitamente a una parte del piano stradale, per una lunghezza di circa 60 m.

Precedentemente ai fatti e in seguito alla riunione di coordinamento della Protezione Civile, veniva emanata dal Comandante della Polizia Locale un’Ordinanza di chiusura della strada.

La chiusura della strada veniva realizzata in maniera approssimativa per cui, a detta del conducente dell’autovettura, pur avendo superato un primo cartello recante un divieto, ubicato poco prima del luogo in cui aveva inizio la frana, era poi andato a impattare contro le transenne amovibili poste a chiusura della strada ma posizionate in modo da lasciare un varco a destra di circa 2 m.

Il veicolo aveva quindi sbandato deviando a sinistra per finire la propria corsa nel torrente. L’impatto contro i lastroni di cemento aveva cagionato il decesso del conducente e delle trasportate.

Al Comandante della Polizia Locale veniva addebitata la circostanza di non avere curato che la chiusura della strada avvenisse con le modalità prescritte per i cantieri stradali, con transennature fisse e con idonei cartelli di segnalazione luminosa, anche notturna.

Più precisamente, all’imputato si contestava la violazione dell’art. 5, comma 3, D.Lgs. 30 Aprile 1992, n° 285 e del punto n° 3 del Disciplinare Tecnico relativo, approvato con D.M. 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in quanto dopo aver emesso l’Ordinanza con la quale aveva disposto la chiusura al transito della via su cui poi si è verificato il fatto aveva omesso, nella circostanza, di vigilare sulla corretta esecuzione di detta Ordinanza non assicurando che la chiusura avvenisse con le modalità previste per i cantieri stradali.