Il documento dovrà essere redatto dalle imprese esecutrici per spiegare le scelte e le procedure gestionali e applicare i contenuti della relazione Cam del progettista e deve essere aggiornato costantemente.
Occorre spiegare le scelte e le procedure gestionali adottate per rispondere ai criteri ambientali previsti nella relazione Cam elaborata dal progettista e dimostrare la conformità alle richieste delle clausole contrattuali e ai criteri premianti inseriti nella documentazione di gara dalla stazione appaltante. I nuovi Criteri ambientali per l’edilizia sono stati emanati con il Dm 24 novembre 2025, in vigore dal 2 febbraio 2026, prevedono un nuovo documento a carico delle imprese appaltatrici, obbligatorio sia negli appalti di soli lavori che in quelli integrati.
La relazione di rendicontazione Cam va costantemente aggiornata in base allo stato di avanzamento del cantiere e presentata alla direzione lavori in occasione della redazione dello stato finale dei lavori, ad integrazione degli adempimenti di competenza nei confronti della stazione appaltante.
I vecchi Cam continuano ad applicarsi anche agli appalti integrati che hanno a base di gara un progetto di fattibilità tecnico-economica validato in vigenza del Dm 256 del 2022, i cui bandi o avvisi siano pubblicati entro tre mesi dalla data di validazione. Novità riguardano anche i limiti di emissione delle macchine operatrici, ora più severi; la formazione del personale e il contenuto minimo di plastica che deve costituire gli imballaggi degli oli lubrificanti.
Nell’allegato tecnico del Dm vengono spiegati nel dettaglio i contenuti della relazione di rendicontazione Cam, che deve includere una descrizione dettagliata – da sottoporre per approvazione al Rup e alla direzione dei lavori – dei prodotti da costruzione conformi alle specifiche tecniche cui sono chiamati a rispondere e alle indicazioni del capitolato speciale d’appalto.
Occorre dimostrare, utilizzando i mezzi di prova specificati nel capitolato speciale d’appalto, la rispondenza ai limiti di emissione che il Dm stabilisce per tenere a bada l’inquinamento indoor; il rispetto delle percentuali minime richieste di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti; la provenienza del legno da foreste gestite in modo sostenibile; l’assenza di sostanze nocive negli isolanti o di agenti che possano incidere sulla riduzione dello strato di ozono; la non pericolosità di pitture e vernici per l’ambiente acquatico.
Fa parte della relazione di rendicontazione dei Cam anche il piano operativo per la gestione del cantiere che deve assicurare la rispondenza alle specifiche tecniche finalizzate all’organizzazione e gestione sostenibile del cantiere rispettando il piano ambientale del cantiere elaborato dal progettista per far fronte alle possibili criticità legate all’impatto ambientale, acustico e visivo del cantiere sull’area, per tenere a bada le emissione di sostanze inquinanti ed assicurare l’utilizzo efficiente dell’energia in cantiere.
Un altro aspetto da considerare è il riutilizzo del materiale di scavo per i rinterri. Il Piano operativo deve dettagliare e descrivere le misure che concretamente l’impresa adotta nel rispetto di quanto previsto dalla relazione Cam elaborata dal progettista. L’adozione di tali misure deve essere riscontrata in cantiere dalla direzione dei lavori.
Inoltre, la relazione di rendicontazione dei Cam deve contenere il piano di gestione dei rifiuti di cantiere, anch’esso obbligatorio. Serve a dimostrare che effettivamente, in fase di cantiere, vengano rispettate le prescrizioni del piano di decostruzione e demolizione selettiva e del piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione dove il progettista indica le tipologie di rifiuto che si prevede di generare in cantiere, derivanti da demolizioni o da scarti di lavorazione, andando a individuare i quantitativi da riutilizzare, riciclare o da recuperare. Il progettista elabora anche un inventario dei materiali e degli elementi non pericolosi e pericolosi, andando, per questi ultimi, a individuare i relativi rischi ed eventuali accorgimenti da adottare.
Il piano di gestione dei rifiuti di cantiere deve rispondere a quanto deciso con il piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione e individuare i centri di smaltimento prossimi al cantiere. Per dimostrare il raggiungimento del 70% di rifiuti recuperati o riciclati, rispettando l’ordine stabilito dal testo unico ambientale (Dlgs 152 del 2006) che mette in cima alle priorità il riutilizzo, seguito dal riciclo, dal recupero e infine dallo smaltimento.
La relazione di rendicontazione Cam deve, infine contenere l’elenco delle eventuali varianti rispetto alle previsioni progettuali a base di gara. Per le variazioni di natura sostanziale si dovranno eseguire nuovamente le verifiche previste dallo specifico criterio.
Il nuovo Dm prevede che il personale impiegato con compiti di coordinamento, come il caposquadra e il capocantiere, sia adeguatamente formato su tutte le misure di sostenibilità ambientale del cantiere, comprese le procedure e le tecniche per la riduzione degli impatti con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.
Rispetto ai vecchi Cam, si specifica che «sono ammissibili gli attestati rilasciati dagli organismi paritetici dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori». La documentazione attestante l’avvenuta formazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla direzione lavori alla stazione appaltante.
Diventano molto più severi i limiti di emissione di inquinanti e di particolato per i motori delle macchine operatrici, come gli escavatori, le pale, le ruspe, che devono essere di fase IV già dal 1° gennaio 2026. Con le nuove norme, prima dell’ingresso delle macchine in cantiere, l’appaltatore presenta al direttore dei lavori la dichiarazione di conformità delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della fase di appartenenza.
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