Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni del MIT si definisce un quadro normativo organico per le rilevazioni di velocità, imponendo requisiti tecnici stringenti, tarature annuali e la tracciabilità dei dispositivi omologati.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti introduce regole certe per l’omologazione e la gestione dei dispositivi di rilevazione della velocità.
Il provvedimento punta a superare decenni di incertezze giuridiche derivanti dalla distinzione tra semplice approvazione tecnica e vera e propria omologazione, una lacuna che ha originato migliaia di ricorsi e pronunciamenti della Corte di Cassazione.
Con il nuovo impianto legislativo, soltanto le apparecchiature conformi ai rigorosi iter di omologazione e dotate di sistemi avanzati di protezione dei dati e oscuramento dei volti possono erogare sanzioni valide.
I requisiti prestazionali imposti dal decreto fissano standard elevati: ogni dispositivo deve garantire un tasso minimo del 90% nel rilevamento dei veicoli e una precisione del 95% sia nell’associazione tra velocità e veicolo, sia nel riconoscimento delle targhe. In fase di prova, i margini di scarto tecnico non possono superare i 3 km/h sotto i 100 km/h o il 3% oltre tale soglia.
È inoltre stabilita l’obbligatorietà di verifiche di taratura a cadenza annuale, pena lo spegnimento immediato dell’apparecchio. Sul territorio nazionale si stima la regolarità di circa 3.150 dispositivi, mentre circa 850 unità non conformi sono state disattivate in attesa di adeguarle alle procedure di verifica.
L’efficacia del provvedimento si riflette anche sulla trasparenza dei verbali, nei quali le autorità preposte devono specificare gli estremi del decreto di omologazione. L’eventuale assenza della documentazione relativa alla taratura o la mancata corrispondenza al modello registrato rende la sanzione contestabile mediante ricorso al Prefetto entro 60 giorni o al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica.
