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Linee guida MIT gestione informativa digitale: analisi ANCE

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti introduce un sistema organizzativo e giuridico unitario che trasforma la digitalizzazione da mero strumento tecnico a componente strutturale dell’intero ciclo di vita dell’opera, stabilendo nuovi obblighi di gara e inediti criteri di prevalenza contrattuale per i modelli BIM.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato, in data 20 febbraio 2026, le nuove Linee Guida per la gestione informativa digitale delle costruzioni, segnando una svolta cruciale nell’attuazione della digitalizzazione prevista dal d.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal d.Lgs. n. 209/2024. L’Associazione Nazionale Costruttori Edili ha prontamente esaminato il provvedimento, evidenziando come esso non si limiti a proporre un’opzione tecnica, bensì configuri un vero e proprio sistema organizzativo e giuridico. Tale impianto normativo è destinato a diventare il punto di riferimento imprescindibile per l’intera filiera degli appalti pubblici, impattando direttamente sulla programmazione degli interventi, sulla strutturazione delle gare d’appalto, sulla formulazione delle offerte e sulla successiva gestione dei contratti.

L’intervento ministeriale si inserisce organicamente nel quadro delineato dall’articolo 43 del Codice dei contratti pubblici e dal relativo Allegato I.9, fornendo chiarimenti applicativi e criteri interpretativi di gran lunga più sistematici rispetto al passato. Il superamento della vecchia concezione di digitalizzazione è netto: il Ministero supera in modo definitivo l’idea che l’innovazione digitale sia un elemento accessorio o separato rispetto alla progettazione tradizionale. Al contrario, la Gestione Informativa Digitale viene codificata come un modello unitario di gestione dell’opera pubblica, concepito per scortare l’intervento lungo tutte le sue evoluzioni, dalla primissima fase programmatoria fino alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sotto il profilo operativo, uno dei nodi più rilevanti esaminati dall’analisi riguarda le stringenti prescrizioni che gravano sugli operatori economici già durante la fase di confronto competitivo. All’interno delle procedure sottoposte a regime di gestione informativa digitale obbligatoria, oppure nei casi in cui la stazione appaltante decida di introdurre la disciplina in via facoltativa, il concorrente ha il tassativo dovere di predisporre l’offerta di gestione informativa. Mediante questo specifico documento, l’operatore descrive dettagliatamente la struttura organizzativa deputata alla gestione informativa, definisce gli strumenti e le piattaforme tecnologiche che intende impiegare, specifica le modalità di produzione, aggiornamento e consegna dei contenuti informativi e dichiara i livelli di fabbisogno informativo garantiti nelle differenti fasi dell’appalto per soddisfare i requisiti del capitolato. La reale portata innovativa risiede nella natura sostanziale di tale offerta: quanto dichiarato in sede di gara non costituisce una mera enunciazione di intenti, ma anticipa, delimita e vincola i successivi obblighi esecutivi dell’aggiudicatario, fungendo da parametro ufficiale per la valutazione di eventuali difformità in fase di esecuzione del contratto.

L’elemento di maggiore rottura con la prassi tradizionale è rappresentato dal principio della prevalenza contrattuale dei modelli informativi. Le Linee Guida definiscono un sistema basato su tre differenti fattispecie che considerano l’origine del progetto e il momento temporale in cui viene introdotta la digitalizzazione. Per i progetti concepiti integralmente in regime digitale successivamente all’entrata in vigore dell’obbligo normativo, i modelli informativi assumono un valore contrattuale superiore e prevalente rispetto ai classici elaborati grafici e documentali su carta o file bidimensionali. Questa prevalenza non ha comunque natura assoluta, poiché viene introdotta la clausola della praticabilità tecnologica per salvaguardare i contesti in cui determinati contenuti non siano correttamente rappresentabili all’interno del modello digitale.

In tali circostanze, gli elaborati grafici e documentali tradizionali mantengono la propria prevalenza giuridica, a patto che la scelta sia esplicitamente motivata, preventivamente condivisa con la stazione appaltante e debitamente formalizzata sia nel piano di gestione informativa sia nella relazione specialistica sulla modellazione. Quest’ultimo documento tecnico deve individuare in modo analitico quali elaborati prevalgono sul modello, quali derivano direttamente da esso e i precisi casi di equivalenza o non equivalenza tra i contenuti digitali e le rappresentazioni tradizionali. Il Building Information Modeling cessa dunque di essere un semplice strumento software di progettazione, tramutandosi in una componente strutturale dell’intero ciclo di vita dell’appalto pubblico che chiama in causa direttamente le stazioni appaltanti, i Responsabili Unici del Progetto, le imprese, gli uffici gare, la direzione dei lavori e la gestione contrattuale.

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