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Gli incarichi di progetto dei nuovi CAM edilizia sono in vigore dal 2 febbraio

Riguarda sia gli incarichi di progetto che l’affidamento lavori l’aggiornamento del decreto sui Criteri Ambientali Minimi, che si applica alle gare pubblicate dal 2 febbraio.

Il 3 dicembre scorso è stato pubblicato in G.U. il DM 24/11/2025 – pdf di adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi.

I nuovi CAM edilizia, edizione 2025 – pdf, aggiornano e sostituiscono l’edizione precedente del 2022 e integrano anche il correttivo pubblicato il 5 agosto 2024 a far data dall’entrata in vigore, fissata in due mesi dalla data di pubblicazione in G.U., quindi dal 2 febbraio 2026.

La revisione del D.M. 256/2022 (CAM 2022) si è resa necessaria per adeguare i criteri al nuovo Codice Appalti, alle più recenti evoluzioni tecnologiche, alla normativa ambientale e all’andamento dei mercati.

Per i servizi di progettazione e direzione lavori, i nuovi CAM Edilizia 2025 si applicano ai bandi o agli avvisi pubblicati a partire dal 2 febbraio 2026 o se l’invito a presentare l’offerta è inviato a partire da tale data.

Per i lavori, i servizi di manutenzione e gli appalti integrati, le nuove regole si applicano se i progetti a base di gara sono validati nel periodo di vigenza dei nuovi criteri.

Negli interventi di demolizione e nuova costruzione almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi recuperati e trattati, deve essere riutilizzato. Si tratta di individuare i quantitativi da riutilizzare, riciclare o da recuperare. La stima deve farla il progettista, con un piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione.

L’impresa dovrà poi dimostrare di aver adottato le prescrizioni individuate in fase di progettazione insieme all’obiettivo del 70% di riutilizzo, riciclo o recupero di materiale, elaborando il piano di gestione dei rifiuti di cantiere.

Il piano di gestione dei rifiuti di cantiere è obbligatorio e di competenza dell’impresa che esegue i lavori. Serve a dimostrare che effettivamente, in fase di cantiere, sono state rispettate le prescrizioni del piano di demolizione selettiva e del piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione redatto dal progettista.

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