Il decreto del Consiglio Superiore introduce il Certificato di Valutazione Tecnica per i materiali privi di norma armonizzata, ridefinendo i compiti di controllo, tracciabilità e accettazione in cantiere a carico del Direttore dei Lavori e delle imprese esecutrici.
Il panorama normativo riguardante le opere di consolidamento e la messa in sicurezza dei versanti si arricchisce di un importante tassello regolatorio.
Un recente decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha formalizzato le nuove linee guida destinate a disciplinare la certificazione dei sistemi di ritenuta in acciaio destinati al contenimento delle terre.
L’introduzione di questo provvedimento risponde a una specifica esigenza prevista dalle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018, le quali impongono l’adozione di procedure nazionali di qualificazione per tutti quei materiali e prodotti per uso strutturale che risultano privi di una norma armonizzata a livello europeo.
Di conseguenza, il nuovo Certificato di Valutazione Tecnica diventa lo strumento ufficiale che autorizza legalmente l’impiego strutturale di tali sistemi non coperti dalla marcatura CE, definendo un perimetro chiaro che esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione tutti i sistemi sottoposti ad azioni dinamiche di impatto, come nel caso delle barriere destinate al contrasto di colate detritiche o alla caduta massi.
La nuova procedura di qualificazione si concentra rigorosamente sulle prestazioni del singolo elemento del sistema in relazione all’utilizzo specificato, lasciando inalterate le responsabilità delle figure tradizionali del processo costruttivo.
Le linee guida ribadiscono infatti che ogni singola applicazione progettuale del prodotto rimane nella piena ed esclusiva responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell’esecutore e del collaudatore, ciascuno per le proprie specifiche competenze dettate dal Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2018, sia per quanto concerne la configurazione geometrica e planimetrica dell’opera, sia per la scelta delle teorie e dei modelli di calcolo adottati, fino alla concreta realizzazione in opera.
Per ottenere il rilascio del Certificato di Valutazione Tecnica, il fabbricante deve avviare un’istruttoria presso il Servizio Tecnico Centrale presentando la documentazione richiesta e superando una prima fase valutativa, a seguito della quale il Servizio Tecnico rilascia il nulla osta per l’esecuzione di specifiche prove finalizzate alla determinazione delle prestazioni su campioni rappresentativi del prodotto.
L’iter di certificazione prevede che l’esecuzione di tali prove sia dettagliatamente documentata attraverso certificati, rapporti di prova e una approfondita relazione interpretativa dei risultati emersi da test condotti in vera grandezza.
Il processo prevede anche una potenziale visita ispettiva all’interno della fabbrica, mirata a verificare la corretta implementazione del sistema di controllo interno della produzione adottato dal produttore. Una volta esaminata tutta la documentazione sperimentale, la relazione istruttoria conclusiva viene sottoposta al vaglio della sezione competente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per poi giungere al provvedimento finale firmato dal Presidente.
Questo certificato ha una validità temporale di cinque anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile, a condizione che nel frattempo non si verifichino mutamenti nelle caratteristiche intrinseche del sistema, nelle condizioni operative di produzione o nel sistema di verifica della costanza della prestazione del prodotto stesso.
I riflessi operativi di questo decreto si riflettono in modo significativo sulla gestione del cantiere, ampliando lo spettro dei compiti e delle verifiche demandate al Direttore dei Lavori nella fase cruciale di accettazione dei materiali.
Questa figura professionale ha ora l’onere stringente di accertare che i sistemi di ritenuta in acciaio siano scortati da un Certificato di Valutazione Tecnica in pieno corso di validità, controllando che una copia dello stesso sia puntualmente allegata ai documenti di trasporto. Parallelamente, il Direttore dei Lavori deve acquisire la documentazione formale che attesta l’esito positivo delle prove eseguite direttamente in stabilimento sui lotti dei diversi elementi strutturali che compongono il sistema.
L’obiettivo centrale della norma è garantire la costante riconoscibilità qualitativa del prodotto e la sua inequivocabile riconducibilità allo stabilimento di produzione, un risultato che si realizza attraverso la marchiatura depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, la quale deve esplicitare chiaramente il riferimento al fabbricante, al sito produttivo e agli eventuali fornitori esterni coinvolti nelle singole fasi di lavorazione.
La rintracciabilità dei materiali all’interno del cantiere richiede un coordinamento documentale preciso tra la direzione dei lavori e le imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera di contenimento.
Se le condizioni del progetto lo richiedono, il Direttore dei Lavori deve registrare con precisione la collocazione geografica e strutturale dei sistemi di rinforzo associati ai differenti lotti di spedizione all’interno dell’opera consolidata, trasmettendo poi queste annotazioni firmate all’appaltatore o all’esecutore dell’intervento.
Dal canto suo, l’appaltatore riceve il compito specifico di custodire e conservare accuratamente l’intera documentazione tecnica, comprese le marchiature, le etichette di riconoscimento e le note ricevute dalla direzione lavori, mantenendole a disposizione fino al momento del completamento delle operazioni legate al collaudo statico.
Infine, pesanti obblighi di archiviazione ricadono sul fabbricante, il quale è tenuto per legge a garantire la corretta conservazione e la disponibilità della documentazione di accompagnamento dei materiali strutturali per un periodo minimo di almeno dieci anni.
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