Il Ministero dell’Ambiente conferma che il D.M. 5 agosto 2024 si applica ai ripristini stradali dopo la posa delle reti idriche e vieta i no generalizzati agli aggregati recuperati certificati.
Il quadro normativo legato agli appalti pubblici e alla sostenibilità ambientale si arricchisce di un importante tassello interpretativo che interessa direttamente la gestione delle nostre infrastrutture. Con l’interpello del 21 maggio 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risolto una complessa controversia applicativa, stabilendo che i Criteri Ambientali Minimi previsti dal D.M. 5 agosto 2024, noti come CAM Strade, devono trovare piena applicazione anche negli interventi di ripristino della sede stradale eseguiti a seguito della posa o della manutenzione dei sottoservizi idrici. Si tratta di una svolta significativa per i cantieri delle infrastrutture a rete, dove spesso la natura dell’opera principale, ovvero la rete idrica interrata, veniva utilizzata come motivazione per escludere gli obblighi ambientali legati alla superficie stradale.
La decisione del Ministero nasce da un quesito sollevato da un’Amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006. L’ente ha evidenziato una problematica operativa estremamente diffusa nei cantieri del servizio idrico integrato, caratterizzati dalla produzione di ingenti volumi di materiali di scavo. Nonostante questi residui possano essere validamente reimpiegati come terre e rocce da scavo o aggregati riciclati nel pieno rispetto dell’economia circolare, molti enti proprietari delle strade hanno continuato a inserire nei nulla osta allo scavo l’obbligo tassativo di utilizzare esclusivamente materiali vergini di cava. Questa prassi, basata sull’esclusione aprioristica dei materiali recuperati pur se dotati di certificazioni tecniche e conformità alle norme UNI, ostacolava di fatto il recupero e annullava l’efficacia degli obiettivi di sostenibilità del CAM Strade.
A fronte del dubbio se le opere idriche potessero ritenersi escluse dal decreto ministeriale, il MASE ha chiarito che l’obbligatorietà dei CAM si fonda sull’articolo 57 del D.Lgs. n. 36/2023. Secondo l’orientamento ministeriale, l’elemento determinante non è la natura prevalente dell’opera, bensì il fatto che l’intervento coinvolga direttamente il corpo stradale e ne richieda il successivo ripristino. Di conseguenza, le prescrizioni del CAM Strade entrano a far parte integrante dei progetti e delle attività esecutive anche nei cantieri dei sottoservizi, influenzando direttamente i titoli abilitativi e i nulla osta allo scavo.
Il punto focale della nota ministeriale risiede nella netta apertura verso l’economia circolare e l’impiego dei materiali di recupero. Il MASE ha ribadito che i CAM rappresentano obblighi cogenti e che nei rinterri e nei riempimenti deve essere sempre favorito il riutilizzo di materiali da recupero o da scavo conformi ai requisiti prestazionali. Gli enti proprietari delle strade non hanno quindi il potere di introdurre divieti generalizzati o aprioristici verso gli aggregati riciclati certificati solo a causa della loro origine non vergine. Eventuali limitazioni dovranno essere puntualmente motivate da specifiche esigenze tecniche e non potranno tradursi in barriere sistematiche contrarie ai principi di sostenibilità del Codice dei contratti pubblici e del Testo Unico Ambientale.
Questo pronunciamento modifica l’operatività di enti proprietari, gestori idrici e stazioni appaltanti, accelerando l’integrazione dell’economia circolare nelle opere pubbliche. Nei successivi lavori di ripristino stradale post-scavo non sarà più sostenibile imporre automaticamente materiali di cava senza una documentata giustificazione tecnica, e le prescrizioni dei nulla osta dovranno obbligatoriamente allinearsi al quadro normativo ambientale vigente.
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