Il Consiglio di Stato ribadisce la necessità di inserire specifiche tecniche, clausole contrattuali e criteri premianti nei documenti di gara per garantire trasparenza e legittimità alle procedure di appalto.
La corretta applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) all’interno degli appalti pubblici richiede un recepimento puntuale e dettagliato nella documentazione di gara. Non è sufficiente inserire nel bando un semplice e generico richiamo al decreto ministeriale di riferimento, affidando ai concorrenti l’onere di individuare le prescrizioni da rispettare o gli elementi oggetto di valutazione.
A ribadirlo è la sentenza del Consiglio di Stato (sez. III, 28 settembre 2026, n. 7151), la quale chiarisce che le stazioni appaltanti devono integrare esplicitamente nei capitolati le specifiche tecniche, le clausole di esecuzione e i criteri premianti, conformemente a quanto previsto dagli articoli 57 e 83 del Dlgs n. 36/2023.
Il Supremo Consesso amministrativo ha specificato che il carattere obbligatorio dei CAM non permette di ricorrere all’istituto dell’eterointegrazione per colmare le lacune della lex specialis. L’integrazione automatica non può operare per sostituire o correggere clausole del capitolato che siano in diretto contrasto con la normativa ambientale.
Un richiamo generico ai CAM crea infatti un’evidente incertezza giuridica, ponendo le imprese dinanzi a prescrizioni difformi o incompatibili. Sul piano processuale, la sentenza evidenzia che la mancata o incompleta trasposizione dei CAM nei documenti di gara non impone l’impugnazione immediata del bando, a meno che la carenza non impedisca direttamente la formulazione dell’offerta o la partecipazione alla procedura.
Per le imprese impegnate nel settore delle infrastrutture viarie e delle costruzioni stradali, questa pronuncia definisce un quadro di maggiore certezza e tutela operativa. La necessità per le stazioni appaltanti di specificare dettagliatamente le prestazioni ambientali – come l’impiego di materiali riciclati, le prestazioni dei conglomerati bituminosi o la gestione sostenibile dei cantieri – evita che le aziende debbano interpretare requisiti ambigui o sostenere i costi di offerte formulate su basi incerte.
Al contempo, l’esclusione dell’eterointegrazione automatica protegge le imprese virtuose dal rischio di penalizzazioni dovute a capitolati formulati in modo difforme rispetto ai decreti ministeriali sui CAM stradali. Per gli operatori del settore diventa quindi fondamentale analizzare con estrema attenzione la documentazione di gara fin dalla fase di preparazione dell’offerta, verificate le clausole prestazionali e i punteggi premianti attribuiti alle soluzioni a ridotto impatto ambientale.
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