(La seguente notizia è ripresa dal web magazine di Anas “Le Strade dell’Informazione”)
A seguito del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) entrato in vigore lo scorso 12 luglio, la situazione dei dispositivi utilizzati in Italia è stata ufficialmente regolarizzata per superare il lungo contenzioso legale tra ‘approvazione’ e ‘omologazione’ sollevato dalla Corte di Cassazione. I dettagli sono riportati in un’agenzia Ansa.
Attualmente, circa 3.150 autovelox sono considerati in regola e attivi o attivabili mentre circa 850 dispositivi non conformi sono stati spenti in attesa di adeguamento. Per verificare l’elenco ufficiale dei dispositivi omologati (e quindi se la multa è valida), è possibile consultare la piattaforma pubblica creata dal Ministero.
All’interno del portale Velox MIT (https://velox.mit.gov.it/dispositivi) è presente un database consultabile in cui può essere inserito il Comune in cui è avvenuto il rilevamento, l’ente accertatore (ad esempio Polizia Locale) o il codice identificativo del dispositivo così come riportato sul verbale inviato all’automobilista. Se da questo controllo incrociato sull’elenco ufficiale del portale Velox MIT il dispositivo non compare nel sistema, la sanzione è impugnabile.
Nulla da fare invece se l’eccesso di velocità è stato rilevato con uno dei circa 3.150 autovelox considerati in regola. Al riguardo va segnalato che il decreto del 12 giugno 2026 ha introdotto una sanatoria tecnica inserendo nell’Allegato B una lista di prototipi e modelli approvati in passato. E che, rispettando determinati standard tecnologici, si intendono ora ufficialmente omologati a tutti gli effetti di legge.
Rientrano in questa categoria di conformità gli apparati di Sodi Scientifica – Serie Autovelox 106 (rilevatori istantanei mobili e fissi), di Eltraff – Serie Velomatic 512D e i sistemi Tutor Celeritas (quelli per il calcolo della velocità media in autostrada) purché registrati e aggiornati secondo le specifiche del 2017. Fatta questa chiarezza sul corretto funzionamento degli apparti, risulta dunque ancora più importante monitorare – azione del tutto legale – le postazioni attive secondo i database della Polizia di Stato consultabili all’indirizzo https://www.poliziadistato.it/articolo/autovelox-e-tutor-dove-sono.
Si tratta in questo caso della posizione geografica solo delle tratte stradali presidiate dai dispositivi della Polizia Stradale (sia fissi che mobili) che è una informazione pubblica disponibile con aggiornamenti settimanali. Le informazioni sono suddivise per regioni. Molto più complessa invece la mappatura degli autovelox delle amministrazioni locali.
Una volta identificati i soggetti di cui si vuole conoscere l’attività – e soprattutto se sono in possesso di apparati fissi e mobili in regola. A differenza della Polizia Stradale non viene però comunicato un calendario dei controlli con le posizioni. E quindi occorre basarsi sugli obblighi di ‘preavvertimento’ e sugli avvisi che vengono forniti – attraverso il monitoraggio collaborativo degli utenti – alle App di navigazione più diffuse.
Le regole per l’utilizzo e l’installazione degli autovelox in Italia, aggiornate con i requisiti del recente decreto ministeriale, si differenziano nettamente tra strade cittadine ed extraurbane. In ambiente urbano è severamente vietato installare autovelox nelle Zone 30 o su strade con limiti inferiori a 50 km/h.
Il cartello che avvisa della presenza del dispositivo deve essere posizionato ad almeno 200 metri di distanza sulle strade di scorrimento e ad almeno 75 metri sulle altre strade cittadine. Sulle strade extraurbane la distanza dell’apparato dal cartello di velocità che impone il limite di velocità deve essere di almeno 1 km.
Inoltre l’uso del velox è consentito solo se il limite di velocità imposto sul tratto non è inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello standard previsto per quel tipo di strada.
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