In vigore dal prossimo 7 agosto la nuova nuova regola tecnica (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’8 luglio) che si applica alle gallerie stradali urbane ed extraurbane. Ecco i provvedimenti per la mitda adottare subito e quelli da porre in essere in futuro
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio il decreto contenente la regola tecnica di prevenzione incendi per la sicurezza delle gallerie stradali che non appartengono alla rete transeuropea Tern (Trans European Road Network).
Le regole di prevenzione incendi sono indirizzate alle gallerie urbane ed extraurbane di strade comunali, provinciali, regionali e statali. E non solo per quelle di nuova costruzione: anche le gallerie esistenti e in esercizio dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni, secondo scadenze prestabilite che porteranno al completamento della messa a norma entro cinque anni.
Le gallerie esistenti di oltre 500 metri devono essere completate già all’entrata in vigore del D.M, ossia entro il prossimo 7 agosto, e nei successivi sei mesi deve essere pronto anche il piano di emergenza da attuare in caso di incidente.
Da subito i gestori devono adottare misure per mitigare il rischio dovuto alla non osservanza di tutte le misure contenute nella nuova regola tecnica. È necessario diminuire la probabilità che possa accadere un incidente applicando misure gestionali, come la riduzione del limite di velocità (di almeno 20 Km/h rispetto a quello imposto per il tipo di strada) o l’introduzione dell’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza tra i veicoli in modo da minimizzare il rischio di collisioni.
Le misure provvisorie, da mantenere fino alla “messa a norma”, devono derivare da un’analisi dei rischi basata sull’incidentalità storica con riferimento almeno agli ultimi cinque anni, estesa non solo alla galleria ma anche ai tratti di strada che precedono e seguono i suoi portali per almeno un km. Entro sei mesi dall’entrata in vigore, i responsabili dell’attività dovranno predisporre apposite pianificazioni e misure per favorire l’intervento dei soccorritori e redigere i piani di emergenza, prendendo in considerazione almeno le ipotesi di incidente stradale senza incendio, di innesco dei veicoli e di incendio delle installazioni tecniche della galleria.
A un anno, invece, sarà necessario applicare alcune misure per favorire l’autosoccorso installando una segnaletica adeguata e l’illuminazione di sicurezza sia delle uscite di emergenza, se presenti, sia dei portali in modo da facilitare l’esodo.
Entro il 7 agosto 2030 va completata la messa a norma osservando tutte le altre disposizioni della regola tecnica che sono calibrate in base alla lunghezza dei tunnel, alle caratteristiche loro funzionali e geometriche e al volume di traffico. Occorre prevedere estintori e dispositivi di rilevamento degli incidenti e di allarme con copertura della rete di telefonia mobile o con colonnine Sos.
Per tutte le gallerie di rischio massimo va valutata l’opportunità di aggiungere ulteriori uscite di sicurezza intermedie. Inoltre, le strade extraurbane lunghe più di un chilometro, con traffico a partire dai 2mila veicoli al giorno per corsia, sono obbligate a dotarsi di un idoneo impianto idrico antincendio. La normativa per le gallerie urbane è più severa, queste devono installare gli idranti se raggiungono la soglia di 2.000 veicoli al giorno per corsia e se superano i 500 metri di lunghezza. Al termine di ciascuna delle quattro scadenze è obbligatorio presentare la Scia antincendio al competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco. La norma è soggetta anche al procedimento di deroga.
