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Nuovo regolamento Mase-Mit: per i sottofondi stradali, possibile utilizzo di materiali di dragaggio

In arrivo il regolamento Mase-Mit che introduce, anche tempi ridotti per le opere Pnrr, semplificazioni sui micro-cantieri, semplificazioni documentali e siti di stoccaggio intermedio

Riutilizzo dei sedimenti dragati come sottoprodotti in opere stradali, come rilevati e sottofondi. Tempi ridotti per le opere del Pnrr. Semplificazioni per i micro-cantieri. Una nuova procedura per la valutazione del rispetto dei requisiti di qualità ambientale quando negli scavi vengono utilizzati additivi. E poi semplificazioni documentali, facilitazioni.

Sono le principali innovazioni contenute nel nuovo regolamento sulla gestione delle terre e rocce da scavo conclusa la procedura di informazione in Commissione europea. Anche il nuovo regolamento stabilisce i limiti entro cui le terre e le rocce da scavo possono essere riutilizzate come sottoprodotti, garantendo al contempo i livelli di tutela dell’ambiente adeguati.

La riduzione di utilizzo di materiale da cava e i costi connessi all’approvvigionamento di materia prima è l’obiettivo fissato dal gruppo di lavoro tecnico costituito dal ministero dell’Ambiente, dal ministero delle Infrastrutture, dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici, da Ispra e da Iss.

L’obiettivo è agevolare la gestione come sottoprodotto dei sedimenti per il loro utilizzo è ampliarne i possibili usi per riutilizzare quelli derivanti dalle opere del Pnrr o da altre infrastrutture. Il decreto definisce procedure, requisiti ambientali e specifiche tecniche da applicare ai sedimenti dragati ai fini del loro utilizzo come sottoprodotto esempio come sottofondo stradale o per la formazione dei rilevati.

Per il riutilizzo dei sedimenti marini nell’entroterra, il decreto introduce una procedura ad hoc che consiste nell’acquisizione del parere dell’Agenzia ambientale territorialmente competente da allegare al piano di utilizzo o alla dichiarazione di utilizzo. Sono state inserite quindi precise indicazioni per la caratterizzazione ambientale e procedure di campionamento da seguire e illustrare nel progetto dell’opera.

Innovazione anche per la valutazione del rispetto dei requisiti di qualità ambientale quando nelle operazioni di scavo vengono utilizzati additivi. Ad esempio lo scavo delle gallerie con sistema meccanizzato tramite frese TBM e l’utilizzo di prodotti chimici. L’attuale normativa consente di riutilizzare le rocce e terre da scavo come sottoprodotti se le concentrazioni di contaminanti sono inferiori a dei valori soglia contenuti in specifiche tabelle del testo unico Ambiente, differenziati in base alle destinazioni d’uso.

Nuove procedure previste per i cantieri di piccole dimensioni, basate sull’autocertificazione delle condizioni per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo per cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 600 metri cubi. La caratterizzazione ambientale è semplificata: il numero di punti di campionamento viene ridotto ed è in funzione dell’estensione della superficie di scavo e delle volumetrie prodotte.

Il nuovo regolamento definisce anche il cantiere puntuale, in cui la produzione di terre e rocce da scavo riutilizzate direttamente in sito non supera i 20 mc. Le terre prodotte quindi possono essere riutilizzate nel sito di produzione senza procedere alla preventiva caratterizzazione come ad esempio, per i cantieri di interventi di manutenzione di reti e servizi.

Il regolamento allarga il numero di operazioni della «normale pratica industriale». la stabilizzazione a calce o cemento utilizzata per migliorare le caratteristiche del sottoprodotto, senza modificare i requisiti ambientali e sanitari del materiale.

Inoltre viene introdotto il piano di gestione delle terre e rocce da scavo, un documento preliminare al piano di utilizzo redatto in funzione del livello di progettazione e da presentarsi assieme allo Studio di impatto ambientale. Ad esso si adeguerà successivamente il piano di utilizzo che va trasmesso all’Autorità competente dopo l’adozione del provvedimento di compatibilità ambientale e prima dell’avvio dei lavori.

Per la dichiarazione di avvenuto utilizzo sarà l’impresa che utilizza le terre e rocce da scavo come sottoprodotto, a redigere la dichiarazione di avvenuto utilizzo la quale, contiene anche l’attestazione dei requisiti previsti.

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