Per interventi superiori a 1.500.000 euro, potrebbe esserci incompatibilità dei ruoli il tra RUP e il Direttore dei Lavori ed essere estesa anche ai rispettivi collaboratori. Un soggetto può quindi essere contemporaneamente collaboratore del RUP e del DL?
La domanda si ripresenta oggi con riferimento all’art. 15 del d.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal Correttivo al Codice (d.Lgs. n. 209/2024).
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che non esiste un divieto normativoassoluto che possa impedire allo stesso soggetto di essere contemporaneamente collaboratore sia del RUP sia del Direttore dei Lavori.
Le tesi del MIT sono confermate da tre fondamentali elementi:
La natura separata dei ruoli: RUP e DL svolgono funzioni autonome, anche se complementari. Il RUP ha responsabilità trasversali sull’intero ciclo di vita dell’appalto; il Direttore dei Lavori è incaricato dell’esecuzione del contratto.
L’assenza di specifiche norme di divieto: neppure il nuovo d.Lgs. n. 36/2023 prevede una specifica incompatibilità per i collaboratori, purché siano rispettati i principi generali di imparzialità, trasparenza e assenza di conflitto di interessi.
La valutazione spetta alla stazione appaltante: sarà compito dell’amministrazione verificare ogni singolo caso, se la sovrapposizione di incarichi sia compatibile con l’organizzazione dei lavori e le responsabilità relative alle funzioni tecniche.
Il Correttivo ha previsto la possibilità di delegare semplici operazioni esecutive da parte del RUP ad altri soggetti (art. 15, comma 4, del Codice), aumentando le possibilità di organizzazione flessibile.
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