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La Consulta censura i rinvii agli adeguamenti tariffari autostradali. Impatto su PEF

Sentenza 147/2024: illegittime le moratorie generalizzate sui pedaggi (2020-2023). A rischio la pianificazione economico-finanziaria degli investimenti e gli equilibri concessori.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 147 depositata in data odierna, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni normative che, dal 2020 al 2023, avevano sistematicamente posticipato gli adeguamenti tariffari dei pedaggi autostradali. Tali rinvii erano stati disposti in attesa della validazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) aggiornati.

Il giudizio di illegittimità, originato da un contenzioso che vedeva contrapposti Rav (Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A.) e il MIT, si fonda sulla violazione degli articoli 3 (Principio di eguaglianza e ragionevolezza), 41 (Libertà di iniziativa economica) e 97 (Principio di buon andamento della pubblica amministrazione) della Costituzione.

La Consulta ha rilevato che il Legislatore è intervenuto in modo unilaterale su un rapporto di natura specificamente contrattuale, quale la concessione autostradale, alterando l’equilibrio tra amministrazione concedente e concessionari. Questo ha pregiudicato, secondo i giudici, i principi di continuità amministrativa, libertà d’impresa e buon andamento.

Un elemento cardine della censura riguarda l’esistenza di un quadro regolatorio definito: già a partire dal 2019, l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) aveva stabilito i criteri uniformi per il calcolo tariffario, i quali avrebbero dovuto essere applicati dalle parti secondo le previsioni convenzionali.

Il dispositivo della sentenza è inequivocabile: si escludono moratorie generalizzate e si impone l’immediata applicazione delle regole esistenti – i criteri definiti dall’ART e le singole convenzioni – richiedendo alla pubblica amministrazione di concludere i procedimenti di adeguamento senza ulteriori dilazioni.

La Corte sottolinea che i rinvii determinano conseguenze sull’infrastruttura, in particolare sulla sua efficienza e sicurezza. La mancata copertura finanziaria degli adeguamenti tariffari compromette la pianificazione degli investimenti – cruciali per manutenzione (viadotti, gallerie) e adeguamenti di sicurezza – e l’equilibrio economico complessivo delle reti.

Il tema, dunque, va oltre il mero tecnicismo contabile, impattando direttamente la capacità dei Concessionari di garantire la qualità del servizio e l’integrità strutturale della rete.

La decisione apre ora a interrogativi di carattere operativo circa il ripristino dell’equilibrio economico-finanziario compromesso. È noto che il fabbisogno di investimenti per la rete non si limita alla manutenzione ordinaria, ma richiede capitali significativi per l’ammodernamento.

Due i principali scenari di rientro economico che si delineano nel mercato, sebbene ancora in fase di valutazione informale e non definitiva:

  1. adeguamento tariffario immediato: Consiste in un rapido aggiustamento dei pedaggi entro le cornici e le metodologie di calcolo fissate dall’ART;
  2. rimodulazione temporale delle concessioni: prevede un’estensione della durata residua delle convenzioni, volta a consentire il recupero degli investimenti programmati e il rientro della redditività prevista. Stime preliminari indicano che un piano di rientro tramite estensione potrebbe comportare un allungamento delle concessioni di 6-8 anni per operatori come Aspi e 2-4 anni per il Gruppo Gavio.

Qualsiasi soluzione adottata richiederà necessariamente un passaggio formale con l’ART e un attento confronto con la Commissione Europea per la verifica della compatibilità con le normative sulla concorrenza e gli aiuti di Stato. La palla passa ora alla sfera politico-amministrativa per la gestione delle conseguenze di questa significativa statuizione costituzionale.

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