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Esonero del Building information modeling con il Docfap

Esclusi dalla progettazione digitale gli interventi con Docfap approvato prima del 31 dicembre 2024. L’obbligo scatta per la gara di lavori anche per i progetti validati prima dell’entrata in vigore del Correttivo

Niente Bim per i progetti tra 2 e 5 milioni con Documento di fattibilità delle alternative progettuali approvato prima del 31 dicembre 2024 e per quelli inseriti in programmazione prima dell’entrata in vigore del Correttivo appalti (Dlgs 209/2024).

Dal Mit arrivano chiarimenti sull’applicazione dell’obbligo del Building information modeling negli appalti pubblici, dopo le novità introdotte dal Correttivo con il limite di applicazione a 2 milioni dal 1° gennaio 2025. Dal Mit l’interpretazione dell’articolo 225-bis del Decreto legislativo 36/2023, come modificato dal Dlgs 209/2024, che definisce quando la progettazione digitale è obbligatoria e quando no.

L’obbligo del Bim per gli appalti oltre due milioni si applica anche alle procedure avviate prima del 1° gennaio 2025, ma i cui bandi di gara siano pubblicati successivamente? In particolare, il quesito si basa su tre punti:

1) se l’esonero dall’obbligo Bim valga per procedure bandite dopo il 1° gennaio 2025, ma con Documento di gattibilità delle alternative progettuali (Docfap) approvato entro il 31 dicembre 2024;

2) se lo stesso esonero si applichi a progetti inseriti in programmazione prima del 31 dicembre 2024, ma per i quali non era obbligatorio redigere il Docfap (per importi inferiori alle soglie Ue);

3) se progetti già approvati e validati prima del 31 dicembre 2024, ma messi in gara dopo tale data, siano esentati dall’obbligo Bim.

Il Mit conferma che l’obbligo Bim non si applica ai procedimenti di programmazione avviati prima del 31 dicembre 2024 e per i quali è stato redatto il Docfap entro quella data. «L’obbligo di progettare in Bim non si applica se il Docfap è stato redatto entro la data di entrata in vigore del DlLgs 209/2024».

L’esonero vale anche per i progetti inseriti in programmazione entro il 31 dicembre 2024, di importo inferiore alle soglie Ue, per i quali non era obbligatorio redigere il Docfap. Sul punto il Mit spiega che «ai fini dell’esclusione, l’art. 225-bis fa riferimento all’avvio del procedimento di programmazione, mentre la redazione del Docfap è richiesta solo se prevista dall’Allegato I.7».

Per i progetti già approvati e validati prima del 31 dicembre 2024, ma messi in gara a posteriori, il Mit chiarisce che possono mantenersi fermi per quanto riguarda i contenuti e i livelli di progettazione. Per la gara di lavori, troverà applicazione la disciplina sopravvenuta, dunque il Bim obbligatorio oltre l’importo dei due milioni.

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