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Appalto integrato per la Linea 2 del Metrò Torino, presentazione delle offerte

Via libera da parte del commissario di Governo alla presentazione delle offerte definitive ai concorrenti interessati all’appalto integrato per la linea 2. La società Alstom esclusa dalla presentazione dell’offerta, ricorre al Tar e al Consiglio di Stato.

Avviata la terza fase della procedura per l’affidamento della tratta Rebaudengo-Politecnico della linea 2 della metropolitana di Torino. La gara, vale 500 milioni di euro, è gestita dal commissario di governo Bernardino Chiaia, che ha firmato l’ordinanza dell’8 agosto che indica ai concorrenti il termine per presentare l’offerta finale per aggiudicarsi il maxi appalto integrato.

La “procedura competitiva con negoziazione”, avviata a fine marzo, mette in corsa tre concorrenti.

Per presentare l’offerta iniziale la scadenza era stata fissata al 1° luglio scorso. «Al termine di scadenza per la presentazione delle Offerte iniziali – si legge nell’ordinanza – nel corso della I seduta pubblica, si è constatata la ricezione delle Offerte». Da quel momento in poi, le negoziazioni sono pertanto andate vanno avanti con i tre operatori economici rimasti in gara, «analizzando le Offerte iniziali presentate e discutendo eventuali aspetti meritevoli di approfondimento». Questa fase si è conclusa il 25 luglio.

Nel frattempo Alstom Ferroviaria ha avviato la battaglia legale, impugnando l’esclusione al Tar Piemonte. Il Tar ha fissato l’udienza di merito al 15 ottobre ma ha anche rigettato la richiesta di sospensiva.

Ai concorrenti si concede di non indicare il costo della manodopera dalle sole forniture «al fine di non rendere eccessivamente onerosi gli adempimenti dell’operatore economico in sede di presentazione dell’Offerta finale, a fronte di un appalto misto complesso, costituito da molteplici attività di natura differente». Anche la possibilità concessa ai concorrenti di poter variare le percentuali di partecipazione ed esecuzione dei soggetti raggruppati nell’Rti, «ferma restando la regola della immodificabilità soggettiva dei componenti».

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