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Per il ripristino delle strade, il bando di appalto stabilisce i requisiti di esecuzione delle gare

Il Consiglio di Stato, in due sentenze, indica come qualificare in offerta i requisiti di esecuzione

La stazione appaltante deciderà, quando predispone la gara e se i «requisiti d’esecuzione» sono da considerare elementi essenziali dell’offerta e di attribuzione del punteggio. Con due sentenze, la 9803 e la 9811 dello scorso 10 novembre, il Consiglio di Stato torna sulla questione ricorrente del servizio di ripristino stradale dopo un incidente.

Se l’esatta dislocazione o ubicazione delle sedi operative e la disponibilità dei singoli centri siano da considerare requisiti di partecipazione alla gara, ovvero di esecuzione del servizio. Il Cds, accogliendo in entrambi i casi le ragioni di una impresa, con decisioni apparentemente opposte ha affermato la piena “titolarità” della lex specialis del bando a decidere sul punto, scegliendo di volta in volta la soluzione tecnico/operativa da privilegiare in sede di assegnazione.

Il primo ricorso riguardava la gara della Provincia di Siena per l’affidamento in concessione del «servizio di ripristino post incidente mediante pulizia della piattaforma stradale e di reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse».

Il secondo classificato contestava al vincitore che solo quattro centri dei 20 indicati sarebbero stati in grado di eseguire il servizio nei termini richiesti dal capitolato, anche per questioni autorizzatorie. Secondo il Cds il disciplinare di gara non prevedeva punteggio proporzionale al numero dei “Clo” dell’offerta «ma delinea un criterio incentrato su una valutazione complessiva del servizio proposto».

Le sentenze stabiliscono quindi un criterio comune per definire il confine molto sottile tra requisiti di partecipazione/valutazione, da un lato, e requisiti d’esecuzione, dall’altro, nelle concessioni ad evidenza pubblica. La regola aurea è basarsi sulla lex specialis della gara.

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