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Le compensazioni sugli aumenti di costi dei materiali del secondo semestre 2021, bocciate dal Tar del Lazio

I criteri di valutazione dei rincari dei materiali edili stabiliti dal Mims secondo il Tar del Lazio non sono congrui, dovranno perciò essere rivalutati.

Il meccanismo delle compensazioni messo in piedi dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) per tamponare il caro-materiali che da quasi due anni rallenta il settore costruzioni deve essere rivisto.

Dopo lo stop al decreto che metteva nero su bianco la valutazione di rincari avvenuti nel primo semestre del 2021, il Tar Lazio, ha bocciato anche il secondo decreto del Mims, il Dm 4 aprile 2022, con le rilevazioni dell’aumento dei prezzi dei materiali registrati nel secondo semestre del 2021.

Questa volta a finire nel mirino sono 13 prodotti da costruzione tra cui vari tipi di lamiere in acciaio, tubazioni in ferro, acciaio e Pvc e fibre in acciaio per il calcestruzzo.

Nella sentenza del 16 settembre il Tar, ribadisce le perplessità sui metodi di rilevazione alla base della misurazione dei prezzi «non risultando esperita dall’amministrazione una adeguata istruttoria e valutazione critica dei dati trasmessi dagli enti rilevatori, soprattutto nella parte in cui gli stessi evidenziano risultati significativamente differenti tra di loro e notevoli scostamenti percentuali».

I giudici evidenziano che all’interno dei prezzi dei materiali esistono scostamenti che vanno «dal 20% a oltre il 40%, dove le Linee guida per la rilevazione sui prezzi dei materiali da costruzione prescrivono la necessità di “evitare differenze anomale tra le varie fonti (e, all’interno di ciascuna fonte, tra i vari territori o tra materiali simili)”».

Con la sentenza il Tar ordina alle Infrastrutture di rivalutare le proprie conclusioni «previa motivata relazione del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, in ordine alla congruità dei dati rilevati nonché alla coerenza dei risultati trasfusi nel decreto impugnato, con riferimento alle categorie di materiali oggetto delle contestazioni», nel giro di trenta giorni dalla notifica della sentenza.

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