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La terza corsia della A1 tra Firenze Sud e Incisa assegnata da Aspi a Pavimental, è stata bloccata dal Tar

Il ricorso del Consorzio Medil è stato accolto dal Tar della Toscana: esternalizzazione obbligatoria per i concessionari pubblici.

Il Tar della Toscana (con la pronuncia n. 804/2022, pubblicata il 16 giugno) ha accolto il ricorso di Consorzio Medil contro la decisione di Autostrade per l’Italia di assegnare alla controllata Pavimental l’esecuzione di un lotto di oltre 317 milioni per la realizzazione della terza corsia della A1 tra Firenze Sud e Incisa, dopo aver revocato la precedente gara bandita per realizzare l’opera.

Per i concessionari autostradali che hanno avuto in gestione una infrastruttura senza una gara, l’obbligo di esternalizzare parte dei lavori rimane anche dopo il venir meno dell’articolo 177 del codice appalti; l’obbligo non può essere assolto attraverso il subappalto e neppure con affidamento diretto a società collegata, ma solo attraverso una procedura di evidenza pubblica.

Il Tar Toscana ha riconosciuto le ragioni del consorzio Medil, giudicando illegittima la revoca di Aspi. «La decisione di Aspi di revocare la procedura ad evidenza pubblica per affidare in via diretta i lavori in oggetto alla società collegata Pavimental non appare rispettosa degli obblighi di affidamento esterno mediante procedura di gara che – quantomeno con riferimento ai lavori in questione, finalizzati alla realizzazione di un’opera pubblica destinata a restare in titolarità del demanio – devono ritenersi tuttora vigenti in capo ad Aspi nonostante la declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 177».

«Né tale scelta di Aspi – aggiungono i giudici – appare rispettosa, più in generale, dei principi concorrenziali, se si considera che Pavimental è un operatore economico che agisce liberamente sul mercato, in posizione di terzietà rispetto ad Aspi e in concorrenza con il Consorzio Medil odierno ricorrente».

Sia per i concessionari di costruzione e gestione di opere pubbliche, sia per i concessionari di un servizio pubblico (articolo 1, comma 2, lettere c) e d) del codice) «non sembra possa dubitarsi del fatto che per essi l’esternalizzazione resti obbligatoria e avvenga necessariamente per mezzo di procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l’affidamento di appalti di lavori».

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