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Il consorzio Sis avrà in concessione l’autostrada A3 Napoli-Salerno per 25 anni

La gestione dell’A3 Napoli-Pompei-Salerno è stata affidata al Consorzio italo-spagnolo Sis (Sacyr, Inc, Sipal). La sentenza è stata pubblicata il 4 febbraio – n. 795/2022. Il Consiglio di Stato ha confermato l’aggiudicazione al Consorzio Sis, respingendo il ricorso presentato da Autostrade Meridionali. Il subentro del nuovo concessionario nell’attività di gestione del tracciato dell’A3, di poco più di 50 km, che comprende il tratto tra i due capoluoghi della Campania con un affidamento per 25 anni e un valore di 2,7 miliardi di euro.

La sentenza fa riferimento a una gara bandita all’epoca del Mit nel luglio 2019 per affidare la concessione dell’autostrada dopo che una precedente gara del 2012 era finita con l’esclusione di tutte le offerte.

Alla nuova gara si sono ripresentati Autostrade Meridionali e Sis, risultata poi vincente con aggiudicazione decisa il 4 febbraio del 2020. Decisione contro cui Autostrade Meridionali ha fatto ricorso, lamentando l’inattendibilità dell’offerta aggiudicataria per dati errati inseriti nel piano economico e finanziario (Pef) accluso all’offerta economica, con riferimento ai costi operativi e al costo del personale.

Autostrade Meridionali aveva contestato l’affidabilità economica del Pef presentato da Sis nella parte in cui prevede una riduzione dei costi operativi (al netto dei canoni dì concessione) per 269 milioni nell’arco temporale della concessione dal 2020 al 2044, abbattendo il totale dei costi operativi da 1.499 milioni a 1.230 milioni (preventivati dal Consorzio Sis).

Il Tar ha bocciato le obiezioni dal Consiglio di Stato che ha rilevato come la riduzione dei costi operativi, al netto dei costi di manutenzione ordinaria (non modificabili al ribasso) e del canone di concessione, era consentita dalla legge di gara ed è stata adeguatamente giustificata dal Consorzio e positivamente valutata dalla commissione di gara che ha rilevato che la previsione trova copertura nell’andamento dei ricavi previsti nell’intero periodo di concessione; e che una eventuale evoluzione negativa dell’andamento dei costi è una componente del rischio di impresa assunto dal concessionario, il quale non potrebbe comunque compensare i maggiori costi attraverso l’adeguamento delle tariffe.