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Contraente generale: chi risponde dei danni da attività pericolosa?

(Come riportato in una nota di Le Strade dell’Informazione)

Il Tribunale di Caltanissetta ha ricordato che la responsabilità per i danni da attività pericolosa (tra cui può rientrare anche l’attività edilizia) grava esclusivamente sul soggetto che la esercita, nel caso di specie il Contraente generale in caso di affidamento a quest’ultimo (Tribunale di Caltanissetta, 10 febbraio 2022, n. 113).

Ai sensi dell’art. 2050 c.c. “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.

Rientrano in tale fattispecie non solo le attività espressamente qualificate come “pericolose” dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma tutte le attività che per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati comportano la rilevante probabilità del verificarsi del danno.

Anche l’attività edilizia può essere considerata “pericolosa”, soprattutto quando implica rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento e di spostamento di masse terrose e scavi profondi che interessano vaste aree, ed è idonea a fondare la responsabilità per danni prevista dall’art. 2050 c.c.

Con specifico riferimento all’ipotesi di affidamento al Contraente generale, il Tribunale ha affermato che “la particolare responsabilità prevista dall’art. 2050 cod. civ. incombe esclusivamente su chi esercita l’attività pericolosa e non su chi gli ha affidato tale attività in base ad un rapporto che non determina un vincolo di subordinazione fra committente ed esecutore”; questo perché, “sebbene la responsabilità di Anas potesse astrattamente essere valutata ai sensi della regola generale di cui all’art. 2043 c.c., parte attrice nulla ha provato, né qualche elemento è altrimenti emerso, circa il contributo causale all’avverarsi del danno apportato direttamente da Anas specialmente ove si consideri l’autonomia che tale forma di affidamento assegna al contraente generale nella predisposizione del progetto esecutivo e nella sua realizzazione”.

Tribunale di Caltanissetta, 10 febbraio 2022, n. 113