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A garanzia di imparzialità, l’Anac considera illegittimo il collaudo di un’opera da chi è stato commissario di gara

Compiti tra loro incompatibili per garantire imparzialità per chi ha svolto il ruolo di commissario di gara che non può poi ricevere l’incarico di collaudatore dell’opera.

Il chiarimento arriva dall’Autorità Anticorruzione in un parere consultivo richiesto da un comune sulla nomina come collaudatore di un professionista già componente della commissione giudicatrice della gara d’appalto.

L’Anac ricorda che il collaudo cui sono soggetti i contratti pubblici rappresenta un momento fondamentale per la conclusione dell’iter realizzativo dell’opera pubblica, in quanto ha lo scopo di accertare e certificare che il lavoro sia stato eseguito a regola d’arte, per cui «la scelta dei collaudatori è subordinata a rigorosi criteri di professionalità, competenza e moralità». Proprio per garantire il massimo della imparzialità le norme del codice appalti fissano chiari paletti sull’incompatibilità del professionista chiamato a svolgere il collaudo dell’opera al termine dei lavori.

Viene precisato anche che « il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nei lavori sottoposti al collaudo. Inoltre non devono avere avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Infine, non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali».

Deve essere la stessa stazione appaltante ad accertare il possesso dei requisiti del professionista, verificando l’assenza di profili di incompatibilità.

L’Anac ricorda anche la norma del codice appalti (articolo 77 comma 4) che oltre a stabilire un regime di incompatibilità tra membro della commissione giudicatrice e soggetto che abbia svolto, prima della gara, incarichi o funzioni tecnico-amministrative relative all’appalto, prevede, per i commissari stessi, un divieto per le attività successive all’espletamento della procedura selettiva, stabilendo espressamente che «non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta».

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