Condividi, , Google Plus, LinkedIn,

Stampa

Indennizzo ridotto se non si indossa il casco

(come riportato da Carlo Argeni su Le Strade dell’Informazione)

In caso di incidente stradale si è corresponsabili delle lesioni subite

Non indossare il casco quando si è alla guida di una moto, oltre che una violazione ex art. 171 del Codice della strada, può comportare (tra l’altro) anche un minore risarcimento delle lesioni subite a seguito di un incidente stradale.

E’ quanto stabilito dal Tribunale di Lamezia Terme, sentenza n. 571/2021, in merito al ricorso proposto dalla Compagnia assicuratrice del veicolo, in riforma della sentenza del Giudice di pace, con il quale chiedeva la riduzione del risarcimento ex art. 1227 del Codice civile (Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza) ed ex art. 2056 (Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso).

L’articolo 2054, inoltre, lo rammentiamo, precisa quanto segue: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

Il Tribunale, nella sentenza, ha quantificato nel 50% la percentuale di corresponsabilità in capo al motociclista. Quest’ultimo, infatti, avrebbe potuto evitare o limitare il danno attenendosi alle regole della comune prudenza e all’utilizzo del casco.