Condividi, , Google Plus, LinkedIn,

Stampa

Incidente stradale, obbligo di prestare assistenza

(Come riportato in una nota di Carlo Argeni – Le Strade dell’Informazione)

La Corte di Cassazione richiama il contenuto dell’art. 189 del Cds.

In caso di incidente stradale chiunque coinvolto ha l’obbligo di fermarsi. Non farlo comporta una condotta omissiva da sanzionare (Corte di Cassazione, sentenza 13 gennaio 2015, n. 1276).

Nel dispositivo gli Ermellini sottolineano che l’art. 189, comma 1, del Codice della Strada, dispone che “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”.

Con riferimento al caso in esame, la Corte ha ritenuto fondati gli elementi costitutivi del reato contestato a un automobilista, a prescindere dall’addebitabilità o meno del sinistro, in quanto aveva il dovere di rimanere presente sul luogo dell’incidente per tutto il tempo necessario all’espletamento delle indagini finalizzate all’identificazione dei conducenti dei veicoli coinvolti.

L’imputato si era allontanato invitando un minorenne, alla guida di un ciclomotore che aveva urtato la vettura che lo precedeva, a rintracciarlo attraverso il numero di targa.