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Il Consiglio di Stato conferma il subappalto «necessario» a garantire i requisiti di qualificazione

Con il Nuovo Codice è possibile colmare un deficit di qualificazione affidando i lavori in appalto a un’impresa abilitata.

Il subappalto necessario quando l’impresa concorrente ricorre per colmare una mancanza di qualificazione per poter partecipare alla gara, in modo da trovare il suo legittimo spazio anche nell’assetto normativo rispetto al D.lgs. 50/2016 entrato in vigore.

Le fondamentali affermazioni contenute in una complessa pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 15 febbraio 2021, n. 1308, fanno il punto su questioni tra loro collegate.

Nel subappalto necessario, così come anche in quello facoltativo, al momento non è previsto, dalla norma legislativa, l’obbligo di indicare in sede di offerta i nominativi dei subappaltatori. Tuttavia, Anche in mancanza di una prescrizione legislativa, le stazioni appaltanti possono, nell’ambito della propria autonomia, imporre tale obbligo ai concorrenti, dandone evidenza nei documenti di gara, in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria.

L’iscrizione nell’Albo Nazionale dei gestori ambientali necessaria per eseguire determinate lavorazioni (categoria OG 12), anche se in subappalto, va considerato un requisito di idoneità professionale, e come tale è un requisito di partecipazione alla gara e non un requisito di esecuzione.

Il Consiglio di Stato ribadisce come l’istituto del subappalto necessario mantiene una sua autonoma fisionomia anche nell’attuale quadro normativo infatti, nonostante non sia espressamente previsto dal D.lgs. 50, la sua configurazione è compatibile con la disciplina contenuta nell’articolo 105, che definisce i tratti essenziali del subappalto.

E’ anche previsto che all’atto dell’offerta siano indicati i lavori o parte delle opere che il concorrente intende subappaltare. Non vi è quindi alcuna preclusione a un eventuale subappalto finalizzato a colmare il deficit di qualificazione del concorrente in relazione a lavori a qualificazione obbligatoria, quello che viene appunto comunemente definito subappalto necessario.

Il subappalto necessario è un istituto ad oggi pienamente attuato, cui i concorrenti possono legittimamente ricorrere in tutti quei casi in cui non siano in possesso di idonei requisiti di qualificazione in relazione a determinate lavorazioni. E’ proprio l’ipotesi che ricorre nel caso di specie, in cui l’appalto ricomprende lavorazioni specialistiche a qualificazione obbligatoria (rientranti nella categoria OG 12) per l’esecuzione delle quali il raggruppamento aggiudicatario, non essendo in possesso della qualificazione necessaria, ha optato per il relativo affidamento in subappalto.

Sulla questione relativa all’obbligo di indicazione già in sede di offerta del nominativo dei subappaltatori, il Consiglio di Stato ribadisce la correttezza dell’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui tale obbligo non sussiste, neanche nell’ipotesi di subappalto necessario.
La norma comunitaria prevede una doppia opzione: l’obbligo di indicazione dei nominativi dei subappaltatori può derivare: a) da una previsione della legge nazionale, b) ma anche da una scelta discrezionale compiuta dagli enti appaltanti in sede di gara.

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