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Gallerie e Tunnel stradali di oltre 500 m, dal Dm Mims scattano le norme sugli adeguamenti per la sicurezza

Per Anas e concessionarie si avvia il cronoprogramma fissato dal Dm Mims pubblicato in Gazzetta: progetto di sicurezza entro il 31 dicembre 2021

Entro il 31 dicembre 2021 è obbligatorio redigere un piano dettagliato di manutenzione programmata per le opere e gli impianti, che includa anche un piano di monitoraggio basato preferibilmente sull’installazione di sensori collegati in rete.

L’ampliamento della documentazione di sicurezza tramite strumenti elettronici di modellazione è raccomandata. Sono alcune delle innovazioni apportate alla normativa sulla sicurezza delle gallerie della rete stradale transeuropea (Tern), lunghe più di 500 metri.

Le novità riguardano Anas e Concessionarie autostradali, derivano dal decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) del 12 luglio 2021, pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» del 10 agosto. Al Dm 12 luglio ha fatto seguito un altro decreto del Mims (Dm 30 luglio 2021, pubblicato in «Gazzetta» il 24 agosto) che introduce una nuova disciplina da applicare in caso di inadempienze da parte dei gestori e dei responsabili della sicurezza delle gallerie della rete Tern, dove sono definite le modalità di accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni.

Le modifiche e la disciplina delle inadempienze» sono state previste dalla legge di conversione Dl Sostegni (Dl 41 del 2021) che ha introdotto nuove scadenze e nuove sanzioni per l’adeguamento agli standard di sicurezza delle gallerie in esercizio ma ancora non conformi, spostando al 2025 il termine per la messa in esercizio.

Le nuove misure hanno origine dalla procedura di infrazione avviata nei confronti dell’Italia nel 2019 per violazione delle norme Ue. L’adeguamento delle gallerie della rete Tern, lunghe più di 500 metri, doveva avvenire infatti entro il 30 aprile 2019, ma, secondo l’ultimo rapporto sull’attuazione delle misure di sicurezza inviato dal ministero delle Infrastrutture al Parlamento lo scorso gennaio, delle 406 gallerie aperte al traffico solo il 18% risulta conforme.

Con il Dl Sostegni è stato fissato un nuovo cronoprogramma per i gestori delle gallerie ancora non conformi alla normativa, che devono presentare il progetto di sicurezza entro il 31 dicembre 2021 (entro il 30 giugno 2023 per le gallerie oggetto dell’estensione della rete Ten-T) ed arrivare alla messa in esercizio entro il 31 dicembre 2025 (30 giugno 2027 per le gallerie dell’estensione della rete Ten-T), altrimenti scatta la sanzione amministrativa il cui importo oscilla tra 100mila e 300mila euro.

Nella fase di messa in servizio, oltre alla consuetudinaria documentazione, i gestori devono redigere anche un piano dettagliato di manutenzione programmata delle opere e degli impianti, che includa anche un piano di monitoraggio.

Viene aggiunta anche una dichiarazione del responsabile della sicurezza (va nominato per ogni galleria di oltre 500 metri), che fa seguito alle verifiche di funzionalità e di sicurezza delle opere e degli impianti realizzati, in cui si garantisce il soddisfacimento dei requisiti prestazionali previsti nel progetto della sicurezza approvato. Infine, per un’efficiente attività di manutenzione e ispettiva, si raccomanda l’utilizzo del Bim per l’implementazione della documentazione di sicurezza. La nuova documentazione da produrre fa parte dell’incartamento da inoltrare alla Commissione per la sicurezza delle gallerie per la messa in servizio.


Fermo restando l’accertamento delle violazioni da parte di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, il controllo sull’osservanza delle disposizioni sulla sicurezza dei tunnel, viene specificato nel Dm, è effettuato anche dalla Commissione permanente per le gallerie, dall’Agenzia per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) e dalla direzione generale per le strade e le autostrade del Mims. Il Dm precisa inoltre che si concretizza una violazione della normativa (e dunque si applica la relativa sanzione pecuniaria) anche se la mancata conformità riguarda una sola delle misure di sicurezza prescritte dal Dlgs.