Condividi, , Google Plus, LinkedIn,

Stampa

Corte di Cassazione, in corsia di emergenza solo per necessità

(come riportato su Le Strade dell’Informazione)

In caso di incidente stradale si rischia l’attribuzione del concorso di colpa

Vietato fermarsi sulla corsia di emergenza se non a fronte di una reale necessità. La Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7579/2020, ha stabilito che in caso di incidente stradale che coinvolga un veicolo in sosta se il conducente di quest’ultimo non prova che era lì per un valido motivo gli si attribuisce il concorso di colpa.

Nel caso in esame una vettura era rimasta coinvolta in un sinistro nel quale aveva perso la vita l’autista dell’autoarticolato investitore, i due occupanti dell’automobile avevano riportano lesioni. Il Giudice di primo grado, nel contenzioso che si instaura, attribuisce la totale responsabilità al mezzo pesante.

Il Giudice dell’appello, invece, riforma la decisione proprio riguardo alla ripartizione delle responsabilità: il 70% sono riconducibili al conducente dell’autoarticolato, il 30% a quello della macchina che, seppure di poco, invadeva la corsia di marcia.

Gli Ermellini hanno confermato la sentenza del Tribunale d’Appello perché il conducente dell’auto non ha dimostrato la necessità assoluta di fermarsi sulla corsia di emergenza. Per dirla come si legge nell’Ordinanza: “…senza che una ragione sia stata provata”.

Stando al Codice della strada, è bene rammentarlo, sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o fermarsi, fuorché in situazioni dovute a malessere degli occupanti del veicolo o a inefficienza del mezzo.

Da questa disposizione, indirettamente, si ricava la funzione della corsia d’emergenza. La sosta non deve mai eccedere il tempo strettamente necessario per superare lo stato di difficoltà e, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine la vettura può essere rimossa coattivamente.