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Tar Lazio: i lavori d’urgenza sulle autostrade A24 e A25 sono a carico di Strada dei Parchi e non del MIT

(come riportato su Edilizia e Territorio)

Con il ricorso, la concessionaria aveva impugnato la nota con cui il Ministero ha negato l’approvazione di lavori di urgenza sul corpo autostradale in via straordinaria

È escluso che l’obbligo di adeguamento normativo dell’infrastruttura autostradale, anche in assenza del Piano economico finanziario, possa essere traslato sul Ministero delle Infrastrutture.

È il principio rinnovato del Tar del Lazio, contenuto in una sentenza con la quale è stato respinto un ricorso proposto dalla società Strada dei Parchi, concessionaria dell’Autostrada A24-A25.

Con il ricorso in questione, la concessionaria aveva impugnato la nota del 2 aprile 2019 con cui il Ministero ha negato l’approvazione di lavori di urgenza sul corpo autostradale in via straordinaria rispetto al sistema convenzionale di gestione del rapporto concessorio.

Preso atto della circostanza che la concessione in essere tra il Mit e Strada dei Parchi «continua a essere priva di un Pef aggiornato», il Tar ha sintetizzato l’oggetto della controversia posta alla sua attenzione, ovvero «se sussiste o meno l’obbligo per il Mit, in assenza di un Pef aggiornato, di individuare le modalità di copertura finanziaria di un intervento relativo a lavori di adeguamento delle gallerie poste sulla tratta autostradale oggetto di concessione».

I giudici hanno confermato l’esito di una precedente vertenza su una questione analoga, ovvero che «deve escludersi che, al di fuori di quanto già previsto in via legislativa circa la partecipazione statale alle spese per la realizzazione degli interventi in parola, ogni altro onere derivante dall’obbligo di adeguamento normativo dell’infrastruttura autostradale possa essere traslato sul Ministero concedente, e ciò a prescindere dall’assenza di un Pef aggiornato.

Le spese in questione, infatti, sono legislativamente e convenzionalmente poste a carico del solo concessionario, salva la possibilità di beneficiare, in fase di revisione del PEef, di un nuovo equilibrio economico finanziario tale da compensare l’investimento sostenuto».

Alla luce del panorama legislativo esistente, nonché della convenzione stipulata, quindi, per i giudici «la nota impugnata del Mit sfugge ai vizi denunciati nel ricorso, in quanto essa non avrebbe potuto individuare alcuna forma di copertura finanziaria straordinaria per le opere di messa in sicurezza progettate, tanto meno a carico del bilancio statale, venendo in considerazione interventi posti a carico di Strada dei Parchi in virtù degli obblighi assunti in concessione e per espressa previsione di legge».