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Semplificazioni, guida a tutte le novità per appalti e edilizia articolo per articolo

Photo credit: Quotidiani Verticali Web

Riportiamo un articolo di Mauro Salerno apparso oggi su Enti Locali & Edilizia sulla bozza del Decreto Semplificazioni con la guida alle novità sugli appalti.

Dalle misure per i mini-contratti ai ritocchi su subappalti, esclusioni, ricorsi: la tabella di sintesi

Ci sono i commissari e la lista delle grandi opere da sbloccare insieme alle norme per velocizzare gli investimenti post Covid, insieme alle misure mirate sa superare la sindrome dello sciopero della firma, ma nelle pieghe della cinquantina di articoli su cui poggia l’ultima bozza del decreto Semplificazioni c’è anche molto altro.

Soprattutto per quanto riguarda le norme con impatto diretto su opere pubbliche e edilizia privata. Sul primo fronte si parte da un grande sforzo di semplificazione delle procedure di affidamento sotto la soglia europea, per arrivare alla proroga di un anno della sospensione del codice appalti decisa con il decreto Sblocca cantieri, fino a normative di sapore più tecnico come quelle che riportano in vigore la possibilità di escludere le imprese dalle gare per illeciti non definitivamente accertati o che introducono l’obbligo di dotare tutti gli appalti sopra i 5,35 milioni di un collegio consultivo tecnico per risolvere le controversie in cantiere tra stazione appaltante e impresa.

Per aiutare stazioni appaltanti, amministrazioni e imprese a orientarsi tra le novità del decreto abbiamo messo a punto una tabella che raccoglie le principali novità del decreto con impatto sulle opere pubbliche e l’edilizia privata articolo per articolo.

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E qui proviamo a riassumere i contenuti in estrema sintesi, ricordando che buona parte delle misure ha un orizzonte di applicazione limitato al 31 luglio 2021.

Appalti sottosoglia

Qui si sommano diverse novità. Ci sono innanzitutto i tempi contingentati per concludere gli affidamenti (due mesi per gli affidamenti diretti, quattro mesi per le procedure negoziate) con sanzioni pesanti per chi sfora.

Poi le altre novità di maggiore impatto riguardano l’innalzamento a 150mila euro per gli affidamenti diretti e a 5,35 milioni per le procedure negoziate da aggiudicare al prezzo più basso con esclusione delle offerte anomale. Il decreto cancella anche la garanzia provvisoria del 2 per cento salvo casi particolari.

Appalti soprasoglia
Per gli appalti di maggiore importo scattano una serie di deroghe alle norme generali. Le deroghe riguardano le opere ritenute necessarie per uscire dall’emergenza sanitaria (tra cui gli ospedali, ma anche strade, ferrovie e dighe) che potranno essere appaltante con procedura negoziata anche se di importo superiore alle soglie Ue e derogare a tutte le altre norme di legge escluse quelle penali, di antimafia e legate all’appartenenza dell’Italia alla Ue.

Sospensione del codice appalti
Prorogato di un anno fino al 31 dicembre 2021 il termine del decreto Sbloccacantieri (Dl 32/2019) che sospende l’obbligo di servirsi di centrali di committenza, il divieto di appalto integrato e l’entrata in vigore dell’albo dei commissari di gara gestito dall’Anac. Di conseguenza viene spostata di un anno, al 30 novembre 2021, la relazione del Governo al parlamento sugli effetti della sospensione.

Tempi contingentati per i contratti e stop ricorsi
La stipulazione del contratto deve avvenire entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Eventuali proroghe concordate con l’aggiudicatario sono ammesse solo “nell’interesse alla sollecita esecuzione del contratto”. Eventuali ritardi non possono essere giustificati con la pendenza dei ricorsi e possono essere valutati ai fini della responsabilità erariale e disciplinare dei dirigenti della PA.

La pendenza di un ricorso non può essere un motivo per ritardare la firma del contratto. In caso di decisione del giudice a lavori in corso l’impresa danneggiata potrà ottenere un risarcimento ma non il subentro in cantiere.

Crisi di imprese e cantieri
In caso di insolvenza o crisi dell’impresa la stazione appaltante deve risolvere il contratto e provvede all’esecuzione dell’opera attraverso quattro strade: esecuzione diretta anche tramite convenzione con società pubbliche; scorrimento graduatoria rispettando condizioni appalto solo se tecnicamente possibile; nuova gara per il completamento; nomina di un commissario straordinario.

Collegio consultivo tecnico
Fino al 31 luglio 2021 per i lavori pubblici sopra-soglia le stazioni appaltanti devono dotarsi di un collegio consultivo tecnico composto da tre o cinque componenti in base alla complessità dell’opera, dotati delle competenze necessarie alla risoluzione delle controversie. Pesanti sanzioni sono previste per l’inosservanza delle determinazioni del collegio. Le decisioni hanno validità di lodo contrattuale. La nomina del collegio è possibile anche per gli altri appalti. I compensi dei componenti del collegio sono imputati all’interno del quadro economico dell’opera.

Fondo prosecuzione delle opere
È prevista l’istituzione di un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, con l’obiettivo di evitare che la mancanza temporanea di risorse (in attesa della erogazione di un finanziamento o per altra causa) possa costituire un ostacolo alla realizzazione dell’opera.

Le modalità operative del fondo sono individuate con decreto del ministero delle Infrastrutture, di concerto con il ministero dell’Economia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl Semplificazioni. Il fondo si finanzia attraverso un contributo pari allo 0,5% del ribasso d’asta delle opere sopra-soglia o anti-crisi.

Pagamenti lavori in corso
Il direttore lavori deve emettere uno stato di avanzamento lavori entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto semplificazioni e certificato di pagamento entro i successivi cinque. I pagamenti devono essere effettuati entro 15 giorni dall’emissione del certificato.

Devono essere riconosciuti alle imprese gli extra-costi di sicurezza legati all’emergenza sanitaria. La mancata esecuzione delle opere a causa del rispetto delle norme anti-Covid non costituisce circostanza imputabile all’esecutore.

Cause di esclusione dalle gare
Il decreto elimina definitivamente la possibilità che un concorrente venga escluso a causa dell’irregolarità commessa da un subappaltatore. La misura era stata sospesa fino a fine anno dal Dl Sblocca-cantieri. Introdotta la possibilità di escludere un operatore per violazioni non definitivamente accertate, se il mancato pagamento costituisce un’irregolarità grave (per importo o Durc).

Subappalto
Il decreto abroga la deroga del Dl Sbloccacantieri che consentiva alle stazioni appaltanti di fissare gara per gara l’importo delle opere subappaltabili fino a un massimo del 40% rispetto al 30% previsto dal codice dei contratti. Tetto su cui si è abbattuta nel frattempo la scure europea. Non è chiaro l’effetto immediato di una misura di questo tipo.

In linea di massima si ritorna alla norma del codice che prevede un tetto al 30% sull’importo complessivo dell’appalto, tenendo però presente che le prese di posizione di Bruxelles e soprattutto della Corte Ue autorizzano di fatto le stazioni appaltanti a invocare le direttive Ue e a disapplicare qualunque soglia di importo imposta dalle norme italiane.