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Pneumatici invernali, scatta l’obbligo: si può andare dal gommista?

Photo credit: Pirelli

(come riportato da Andrea Barsanti su La Stampa)

Dal 15 novembre su diversi tratti delle strade italiane si può circolare solo con le gomme invernali o con alternative previste dalla legge: come comportarsi in epoca di emergenza coronavirus e restrizioni.

Scatta oggi, domenica 15 novembre, l’obbligo di montare le gomme invernali o di tenere nel bagagliaio le alternative previste dalla legge per circolare su gran parte delle strade italiane.

Dopo la Valle D’Aosta, dove l’obbligo è scattato il 15 ottobre, anche in altre zone dello Stivale diventa dunque necessario adeguarsi alla normativa che prevede, in caso di cartelli che lo indichino, “pneumatici invernali o catene a bordo” sino al 15 aprile. Chi non vuole montare gomme invernali può quindi circolare con catene, calze ragni o le altre alternative omologate CE consentite dalla legge, ma il numero di automobilisti che preferiscono cambiare le gomme è in costante aumento, e il dubbio principale è come comportarsi in emergenza coronavirus, soprattutto nelle zone rosse, dove è in atto il lockdown e dove gran parte delle attività è chiusa.

I gommisti, però, restano aperti: la conferma arriva non solo da Assogomma, ma anche dal dpcm del 13 novembre, che in un allegato elenca tra le attività che restano aperte anche officine e gommisti, considerati servizi essenziali. Ovviamente, anche l’accesso ai gommisti deve sottostare a una serie di norme anti-contagio: i gommisti, spiegano da Assogomma, possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro.

È inoltre altamente consigliato di effettuare gli ingressi dilazionati, evitando che le persone sostino davanti all’attività durante il cambio gomme e che non accedano più persone. Va rigorosamente preso un appuntamento prima – non ci si può più presentare senza preavviso in officina sperando di “strappare” l’appuntamento seduta stante – e in zona rossa è necessario presentare un’autocertificazione per motivare lo spostamento.

Le diverse modalità con cui viene effettuato il cambio gomme sollevano dunque il problema dell’adeguamento nei termini, ed è per questo che Assogomma, Airp e Aniasa, le associazioni di categoria, hanno chiesto un proroga: «Il cambio stagionale estivo/invernale avviene ancora una volta in condizioni di lavoro ben diverse dalla normalità che purtroppo condizionano i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme – spiegano in una nota congiunta – Appare evidente che le suddette condizioni di lavoro, soprattutto nelle aree a più alto rischio, non consentiranno di perfezionare il cambio gomme per tempo e pertanto le associazioni di categoria firmatarie della presente si faranno carico, così come già fatto nella primavera di quest’anno, di richiedere alle autorità competenti una limitata, eccezionale, ma indispensabile proroga dei termini».

Gomme invernali, l’identikit
Le gomme invernali sono caratterizzate da un battistrada a lamellatura più fitta per aumentare la performance su strade innevate o ghiacciate. Sono pneumatici caratterizzati da una mescola più morbida, in grado di garantire maggiore aderenza e una migliore frenata quando l’asfalto si raffredda e la temperatura scende sotto i 7 gradi.

Gli pneumatici invernali previsti per legge sono quelli marchiati dall’acronimo M+S, “Mud + Snow”, e cioè “fango e neve” (o MS, M&S). Se al marchio si aggiunge il pittogramma alpino, una montagna a 3 tre picchi con un fiocco di neve al suo interno, lo pneumatico è considerato come ad elevate prestazioni su neve.

Le gomme invernali possono avere un codice di velocità massima inferiore  a quello previsto per il veicolo e indicato sul libretto, ma comunque non inferiore a Q (=160 km/h). In caso di pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello indicato, non sarà poi possibile circolare in estate: in quel caso bisogna per forza rimontare quelli estivi, al massimo entro un mese dopo la fine dell’obbligo di dotazioni invernali (e dunque entro il 15 maggio).

Cambio gomme: prezzi e sanzioni

In caso di inosservanza, dell’obbligo di legge, la sanzione prevista per chi non monta pneumatici invernali dove c’è l’obbligo va da 85 a 338 euro (59,50 euro per il pagamento entro 5 giorni). In caso di specifiche ordinanze in vigore su strade urbane, la sanzione scende da un minimo di 41 euro a un massimo di 169 euro (entro 5 giorni 28,70 euro). Stesso discorso vale sulla rete autostradale, dove le prescrizioni sono indicate con appositi cartelli e riguardano nella maggioranza dei casi i tratti appenninici e alpini.

Per quanto riguarda il costo di acquisto, lo pneumatico invernale costa solitamente un 20% in più rispetto a quello estivo, ma per associazioni di categoria ricordano che si tratta in realtà di un investimento a lungo termine sia in termini di sicurezza sia per quanto riguarda la manutenzione e di consumi. I prezzi variano da 30-50 euro a gomma superando gli 80-100 per quelli più tecnici, cui si deve aggiungere la manodopera.

Cambio gomme, le domande più frequenti. 
Assogomma ha stilato una serie di “faq” per rispondere alle domande più frequenti degli automobilisti in tema di cambio gomme e interventi di manutenzione

1. Posso andare dal gommista?
La possibilità di spostamento degli automobilisti per effettuare il cambio gomme è sempre consentita, in zona rossa richiedere l’autocertificazione.

2. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal dpcm 3 novembre 2020, la cui lista è disponibile nell’allegato 23. Gli automobilisti possono dunque andare dal gommista ed acquistare gli pneumatici in quanto tali prodotti rientrano nelle vendite al dettaglio ammesse nell’allegato 23. Inoltre essendo il montaggio e smontaggio degli pneumatici una attività artigianale assimilabile quelle produttive, non è soggetta a restrizione. Tutto ciò premesso si ritiene che gli automobilisti possano recarsi ad effettuare acquisti, sostituzioni o manutenzione degli pneumatici presso il loro gommista di fiducia in qualsiasi parte d’Italia anche successivamente al 15 novembre.

Si tratta di uno stato di necessità per adempiere a specifici obblighi di legge, che non possono essere derogati. In ogni caso, dopo il 15 novembre l’automobilista dovrà attenersi alle restrizioni previste dalle Ordinanze e quindi disporre di catene a bordo nel tragitto per arrivare presso il rivenditore specialista. Il dpcm del 3 novembre 2020 introduce misure restrittive, simili ai precedenti dpcm e decreti in materia, a partire dal 6 novembre sino al 3 dicembre 2020. Il principio regolatore è sempre quello di mantenere le distanze di sicurezza e di utilizzare misure di protezione individuale (mascherine) in ambiente chiuso ed all’aperto. Inoltre, gli spostamenti sono da ridursi il più possibile e devono essere motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute o di studio.

3. I gommisti restano aperti?
Il dpcm consente la prosecuzione delle attività produttive tra cui rientrano quelle professionali/artigianali come il montaggio e smontaggio di pneumatici. A ciò si aggiunge quanto previsto in materia di circolazione stradale durante il periodo invernale, che prescrive che il rimontaggio di pneumatici invernali avvenga entro il 15 novembre, rispettando così le ordinanze emesse da più della metà delle province d’Italia e dai proprietari e gestori di strade ed autostrade ai fini della sicurezza stradale.

«Andare dal gommista – spiega Fabio Bertolotti, presidente di Assogomma – è consentito per ragioni di sicurezza stradale e per adempiere a specifici obblighi di legge. È una operazione indispensabile che deve essere effettuata nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie. Il primo fondamentale consiglio è quello di fissare un appuntamento per evitare assembramenti e presentarsi dotati di dispositivi di protezione».