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Dl Semplificazioni. Taglio ai tempi della PA: per chi decide danno erariale solo se c’è dolo, 60 giorni per la Via

Photo credit: La Stampa

Poteri straordinari alle stazioni appaltanti (senza commissari). In caso di ricorsi si dovrà andare avanti e aprire i cantieri

Giorgio Santilli su Edilizia e Territorio ha scritto un articolo sulla bozza del Decreto di riforma delle opere pubbliche per un anno bianco anti-burocrazia in regime straordinario.

Arrivano dettagli importanti sul Dl semplificazioni dopo le anticipazioni date domenica scorsa dal Sole 24 Ore.

La riforma – con le sue sette aree di interventi e gli articoli limati da 50 a 48 – si conferma potente, anzitutto per la spallata sulle opere pubbliche.

Il  segretario generale della presidenza del Consiglio, Roberto Chieppa, uomo vicinissimo al premier Conte, ha messo a punto la bozza del decreto con un lavoro di oltre due mesi e ha definito una cura shock per le infrastrutture con corsie veloci, riduzione dei tempi ordinari e largo accesso a procedure eccezionali; senza però demolire (o sospendere) formalmente il codice appalti caro al Pd e senza fare ricorso massiccio ai commissari straordinari «modello Genova», bensì investendo di poteri straordinari le stesse stazioni appaltanti.

Accelerazione fortissima ma senza strappi: l’alchimia che si conta possa tenere insieme la maggioranza rissosa. Già arrivano richieste di integrazione e correzione ma il lavoro traccia una via mediana.

Da oggi si capirà se regge al confronto politico e se arriverà in Cdm domani. Vediamo le novità più rilevanti dalla nota di venti pagine distribuite da Palazzo Chigi alle forze di maggioranza per il vertice di oggi.

Il testo delle norme è sotto chiave a Palazzo Chigi, ma la sostanza è quasi ovunque chiara. Per le opere pubbliche si vara un anno bianco anti-burocrazia: un regime straordinario, fino al 31 luglio 2021, con affidamenti senza gare per tutte le opere sotto i 5 milioni di euro e per quelle sopra che saranno considerate urgenti ai fini dell’emergenza non solo sanitaria ma economica.

La lista delle opere prioritarie, che arriverà con Dpcm, avrà la corsia veloce che riguarderà non solo gli affidamenti ma anche l’iter autorizzativo dei progetti. Una corsia ultraveloce (fast track) è riservata alle due grandi priorità del green e della banda larga.

Nel caso del Piano nazionale integrato energia e clima addirittura una commissione Via ad hoc e una procedura speciale snella.

Ma c’è anche una riforma della Via per tutti. È fissato un termine di 60 giorni (attualmente 90 ma il procedimento può arrivare a dieci anni) per la Valutazione di impatto ambientale, che dovrà procedere parallela alla conferenza di servizi.

Qualora il provvedimento di Via non arrivasse nei termini, scatterebbe l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Consiglio dei ministri. Non è passato invece, finora, l’indennizzo per chi subisca ritardi pesanti. Scure anche sui tempi morti causati dai ricorsi giurisdizionali. Le amministrazioni dovranno aggiudicare l’appalto e procedere con i lavori se non ci sono decisioni contrarie del giudice.

Così si smonta l’atteggiamento dilatorio delle PA che hanno paura di aggiudicare e procedere con il cantiere anche se la sentenza del Tar è di rigetto del ricorso. I commissari per le opere pubbliche resteranno invece quelli tiepidi dello sblocca-cantieri, leggermente modificato: la ministra De Micheli ne ha pronta una trentina ma agiranno in fase esecutiva del contratto.

E poi la riforma chiave della responsabilità erariale, limitata «al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni (dove resta anche per colpa grave, ndr)». In questo modo i pubblici dipendenti avranno maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni o inerzie) rispetto al fare.

C’è anche la più puntuale definizione del reato di abuso di ufficio ma qui bisogna attendere la norma. Per ora è chiaro che si vuole definire «in maniera più compiuta la condotta rilevante ai fini del reato di abuso di ufficio» rispetto all’attuale formulazione dell’articolo 323 del codice penale «che fa genericamente riferimento alla violazione di norme di legge o di regolamento».

Il riferimento sarà invece alla violazione di specifiche regole di condotta previste da leggi o atti aventi forza di legge (se ne deve ipotizzare un elenco nel nuovo 323). Ulteriore limitazione: si tratterà solo di regole in cui il soggetto pubblico non abbia discrezionalità di scelta.

Ricco il capitolo dell’edilizia privata. Forte spinta ai piani di rigenerazione urbana che potranno contenere e disciplinare interventi di demolizione e ricostruzione liberalizzati. Rimossi i vincoli del «medesimo sedime» e della «medesima sagoma», resta l’unico vincolo della «osservanza delle distanze legittimamente preesistenti». Gli interventi del piano di rigenerazione sono approvati da una «conferenza di servizi semplificata».

C’è un capitolo, non chiarissimo, che punta a «risolvere un significativo contenzioso bagatellare» sulla definizione amministrativa di opere abusive sanate, ma prevede anche forme di alleggerimento (mere sanzioni pecuniarie) nel caso in cui gli interventi richiedessero in origine una autorizzazione senza «carico urbanistico».

Rilevante la riforma della legge 241/1990 per accelerare e rendere certe le decisioni della conferenza di servizi e il silenzio assenso. Norme di semplificazione per gli incentivi della nuova Sabatini (erogazione in unica soluzione) e per la ricapitalizzazione di società quotate in Borsa.