Condividi, , Google Plus, LinkedIn,

Stampa

Dl Rilancio, turbo ai bandi: fino a giugno 2021 con scadenze di procedura d’urgenza

Photo credit: CeSDA.it

Pubblichiamo un articolo di Massimo Frontera apparso oggi su Edilizia e Territorio sulle semplificazioni dei bandi di gara previste nella bozza del DL Rilancio.

Le semplificazioni della bozza: Autostrade interregionali anche gruppi di Spa pubbliche, anticipazione al 30%, cauzione allo 0,5%, no sopralluoghi, Sal in 10 giorni, misure anti-Covid causa di forza maggiore

Snellimenti, sconti e accelerazioni per tutti i bandi di gara in corso e per quelli che saranno pubblicati da qui al 30 giugno 2021. Nell’ultima bozza del Dl Rilancio circolata ieri pomeriggio spunta un pacchetto “semplificazioni” per gli appalti pubblici. La bozza diffusa a metà pomeriggio contiene oltre 260 articoli, molti non ancora numerati.

Le misure di semplificazione degli appalti si applicano alle “procedure pendenti”, intendendo tutti quei bandi o avvisi «già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto», nonché alle procedure per le quali, alla medesima data, «siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini» e – infine – per tutte le gare avviate dall’entrata in vigore del Dl e fino al 30 giugno 2021.

Anticipazione. L’importo dell’anticipazione può essere incrementato fino al 30%, se l’ente ha cassa disponibile. All’incremento ha diritto, alle stesse condizioni, anche chi ha già ottenuto l’anticipazione del 20%

Cauzione provvisoria. La cauzione provvisoria (articolo 93, comma 1) passa dal 2% all’1%, ma la stazione appaltante può, a discrezione, decidere di elevarlo all’1,5% oppure limarlo ancora allo 0,5%, «al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso».

Consiglio superiore dei lavori pubblici. Raddoppia da 50 a 100 milioni il valore oltre il quale scatta l’obbligo dei parere obbligatorio sui progetti complessi (articolo 215, comma 3) Lavori urgenti. La consegna di lavori in via di urgenza è «sempre autorizzata», come pure l’esecuzione del contratto di beni e servizi in via di urgenza.

Sopralluogo e data room. Rivoluzione per il sopralluogo e la consultazione dei documenti di gara sul posto. La regola diventa che non c’è più l’obbligo, ma è semmai la stazione appaltante che lo impone «esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare».

Tempi delle procedure di urgenza. Per tutti i tipi di procedura, i tempi ordinari diventano quelli previsti dal codice per gli affidamenti d’urgenza: 15 giorni per le procedure aperte, 15-10 giorni per quelle ristrette, idem per le procedura competitiva con negoziazione. «Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti».

Concessioni autostradali. Le concessioni relative ad autostrade che interessano una o più regioni (articolo 178 comma 8-ter) potranno essere affidate dal Mit non solo a società in house e altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite ma anche a favore di «società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175», cioè, spiega la relazione di accompagnamento, «secondo il modello dell’accordo di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’articolo 17 della Direttiva 2014/23/UE».

Gare sospese, aggiudicazione entro luglio. Per tutte le gare scadute entro il 22 febbraio le stazioni appaltanti aggiudicano entro il 31 luglio 2020 (salvo la sottoscrizione della cauzione definitiva).

Accordi quadro, contratto entro luglio. Analoga misura è prevista per gli accordi quadro. Per tutti quelli «efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto» la stazione appaltante provvede all’aggiudicazione o all’esecuzione dell’accordo entro il 31 luglio 2020.

Lavori in corso, Sal in 10 giorni. Per i cantieri aperti alla data di emanazione del decreto legge, il direttore dei lavori «adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro dieci giorni. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato».

Costi Covid. La stazione appaltante riconosce all’appaltatore «i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento» in attuazione delle misure di legge per evitare il contagio. Il rimborso viene accluso al primo Sal utile.

Misure anti-Covid sono causa di forza maggiore. Se l’applicazione delle misure di contenimento del contagio impedisce anche in parte il «regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore» ai sensi del codice appalti (art. 107 comma 5). Anche la mancata conclusione dell’opera, se dovuta alle misure anti-Covid, è «non imputabile all’esecutore» sempre ai sensi del codice appalti.

Affidamenti diretti con fondi da donazioni. Le acquisizioni di forniture e servizi da parte della Pa con i soldi frutto di donazioni potranno essere attuate con affidamento diretto, per importi sotto soglia.