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Covid19: su chiusura cantiere decisione finale del direttore dei lavori

(come riportato da Massimo Frontera su Edilizia e Territorio)

Il contrasto del coronavirus nell’attività di cantiere coinvolge tutti, dalla committenza alle maestranze, ma sotto l’aspetto operativo si scarica soprattutto su tre figure tecniche: il direttore dei lavori, il responsabile dei lavori e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Spetta a quest’ultimo individuare protocolli adeguati per assicurare la tutela dal contagio, ma sarà poi il direttore dei lavori a valutarne l’impatto dei protocolli e la loro realizzabilità. E se, a parere di quest’ultimo, una specifica attività non risulterà eseguibile – o perché non corrisponde alle prescrizioni del progetto o perché non garantisce la qualità richiesta dal committente – allora «ne dispone la sospensione e procede a riprogrammare le attività di cantiere compatibili con le prescrizioni del CSE», cioè del coordinatore per la sicurezza.

Dice questo, in estrema sintesi, il protocollo elaborato dalla rete delle professioni tecniche (Rtp) e comunicato al governo. Il documento, spiega il comunicato della Rtp, è stato elaborato a seguito del Dpcm dell’11 marzo, dalla cui lettura si ricava che «non esistono allo stato obblighi generalizzati di sospensione delle attività di cantiere, anche se appare utile condividere con tutti gli attori del processo la possibilità di una loro interruzione per il tempo di cogenza del Dpcm 11 marzo 2020».

Proprio a causa dell’assenza di una norma generale sulla chiusura del cantiere, il documento Rpt chiarisce che la procedura individuata deve essere preceduta da una fase di «confronto tra i soggetti professionali sopra indicati (cioè Dl, Rl e Cse, ndr.), i rappresentanti della Stazione Appaltante, pubblica o privata, i rappresentanti dell’Impresa esecutrice» nella quale committente e impresa valutano «la possibilità, opportunità, necessità di proseguire i lavori». In altre parole, sulla chiusura del cantiere o sulla sua prosecuzione, suggerisce la rete delle professioni tecniche, ci deve essere un accordo e una assunzione di responsabilità. In particolare, all’impresa «spetta l’obbligo di informare e formare le maestranze circa i rischi generali di contagio e, soprattutto, circa l’importanza di assumere, fuori dall’orario di lavoro, comportamenti coerenti con le indicazioni del Governo e delle autorità sanitarie».

Spetta poi alle tre citate figure di professionisti tecnici predisporre, prescrivere e controllare le «procedure idonee ad attivare forme di contenimento del contagio nel cantiere». In via generale, si suggerisce pertanto il seguente protocollo:

Individuare gli ostacoli alla chiusura del cantiere

1) attivare un confronto tra i soggetti professionali sopra indicati, i rappresentanti della Stazione Appaltante, pubblica o privata, i rappresentanti dell’Impresa esecutrice per valutare le condizioni che siano eventualmente di ostacolo ad una chiusura del cantiere fino al termine di validità del Dpcm 11 marzo 2020, verbalizzandone gli esiti e ripetendo questa operazione almeno due volte nel periodo di cogenza del suddetto Decreto;

La valutazione del rischio

2) valutata la possibilità, opportunità, necessità di proseguire i lavori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), dopo avere acquisito dell’impresa la valutazione del rischio riferita all’emergenza in essere, predispone una procedura volta ad integrare il PSC e di conseguenza attuare gli indirizzi di cui al comma 7 lettera d) e comma 8 del DPCM 11 marzo 2020, condividendola con il Responsabile dei Lavori;

La procedura «antivirus» del coordinatore

3) tale procedura deve essere illustrata all’Impresa esecutrice cui spetta l’obbligo di informare e formare le maestranze circa i rischi generali di contagio e, soprattutto, circa l’importanza di assumere, fuori dall’orario di lavoro, comportamenti coerenti con le indicazioni del Governo e delle autorità sanitarie;

L’analisi del direttore dei lavori

4) il direttore dei Lavori, assume la procedura del CSE ed annota gli eventuali impatti che l’adozione dei suddetti provvedimenti può avere sui costi, la programmazione, gestione, esecuzione, ecc. delle opere;

La sospensione dell’attività

5) laddove l’adozione dei provvedimenti prescritti dal CSE non permettesse l’esecuzione di una specifica attività, ovvero ad assicurarne la qualità e la corrispondenza alle prescrizioni di progetto, il Direttore dei Lavori ne dispone la sospensione e procede a riprogrammare le attività di cantiere compatibili con le prescrizioni del CSE.