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Legge di Bilancio: innalzata la soglia per l’affidamento diretto

(come riportato da Alessandro Arona – Edilizia e Territorio)

L’approvazione definitiva della legge di Bilancio 2019, a fine dicembre, svela in dettaglio il contenuto della norma sull’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto degli appalti pubblici sottosoglia. La novità riguarda la fascia di importo tra 40mila e 150mila euro, come anticipato nelle settimane scorse, che passa dalla procedura negoziata con invito di 10 imprese (individuate tramite indagine di mercato o elenchi di operatori, con criterio di rotazione), alla possibilità di affidamento diretto con il solo obbligo di invitare almeno tre imprese, senza ulteriore indicazione sulle modalità di scelta. Confermata anche la novità sulla fascia 150-350mila, per la quale nella procedura negoziata le imprese da invitare scendono da 15 a 10.

Il testo finale svela però due dettagli.

Primo: questa novità riguarda solo i lavori, e non anche servizi e forniture.

Secondo: si tratta di una norma temporanea, valida solo fino al 31 dicembre 2019, «nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici».

La paternità di questa norma è stata rivendicata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini fin dall’assemblea Ance di ottobre, e non è difficile vedere un legame con l’altra norma entrata nel maxi-emendamento alla manovra, i 400 mlioni di euro ai piccoli Comuni da assegnare entro il 10 gennaio prossimo e con cantieri da avviare a partire da maggio (commi 107-114) . A ogni piccolo Comune andranno non più di 100mila euro, dunque tutte queste opere potranno essere appaltate con affidamento diretto per avviare i lavori subito. Questo nel 2019, poi si vedrà.

Nel testo finale delle legge di Bilancio 2019 è stata poi confermata la semplificazione anche per gli appalti da pubblicare sul mercato elettronico (MEPA): il comma 130 dispone l’innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA), lo strumento di eProcurement pubblico gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze.

Soppressa invece la norma sugli ambiti territoriali delle centrali di committenza. Nel testo iniziale del Ddl di Bilancio si obbligavano i comuni non capoluogo di provincia a ricorrere alla stazione unica appaltante costituita presso le Province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici, nelle more della definizione delle norme sulla qualificazioni delle stazioni appaltanti, previste dal Codice. Nel passaggio alla Camera tale obbligo era già stato trasformato in una «facoltà», e nel testo finale tale norma è stata del tutto soppressa.

LAVORI, LA NORMA SULL’AFFIDAMENTO DIRETTO

912. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b) , del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.

L’ARTICOLO 36 DEL CODICE APPALTI
Il Codice dei contratti disciplina così gli affidamenti di lavori sottosoglia:
– per importi inferiori a 40.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a);
– per importi da 40.000 euro e fino a 150.000 euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici (art. 36, comma 2, lett. b);
– per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti (art. 36, comma 2, lett. c).

La nuova norma, per il solo 2019, comporta dunque queste novità:
1) Tra 40 e 150mila euro si passa da una procedura negoziata “regolata”, con invito di almeno 10 imprese, selezionate tramite indagine di mercato o previ elenchi di operatori, con obbligo di rotazione e obbligo di pubblicità finale sull’affidamento, alla possibilità di affidamento diretto senza formalità, invitando tre imprese ma senza dire come sceglierle. Si può discutere se comunque incombano obblighi di trasparenza e rotazione, ma la norma non li cita.
2) Tra 150 e 250mila la norma rinvia invece alle attuali regole dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del Codice, riducendo solo da 15 a 10 il numero delle imprese da invitare.