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Strade e traffico: proteggere i dati dei multati

In questi giorni di gran dibattito su Analytica, Facebook, big data e connessi rischi di “schedature”, può essere curioso calare la questione nel piccolo, circoscritto orticello delle multe stradali. Un ambito nel quale, effettivamente, la tecnologia non è ancora dominante: resiste alla grande il blocchetto cartaceo dei verbali, usato (o brandito, a seconda dei punti di vista) dagli agenti e ausiliari del traffico. Tuttavia, anche entro questo microcosmo, alcuni profili inerenti la tutela della riservatezza non mancano e non vanno sottovalutati.

Pure un banale verbale d’infrazione, in effetti, contiene come minimo due o tre informazioni (targa, proprietario del mezzo, ora e località precisa in cui il mezzo si trovava) che, in mani sbagliate, potrebbero confluire in una banca dati ed essere subdolamente “incrociate” con altre.

Significativa una vicenda di poche settimane or sono: un centro commerciale del Veneto pretendeva, tramite accesso civico, copia di tutti i divieti di sosta comminati dalla Polizia Locale nell’area antistante il centro commerciale stesso; il Comune ha risposto negativamente, dichiarando che si possono fornire al massimo dati aggregati; il Garante per la Protezione dei dati personali – provvedimento n. 15/2018 – ha dato piena ragione al Comune.

L’accesso civico, insomma, non può che avvenire “nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale” (così le linee guida ANAC, fatte proprie dal Garante).

Abbiamo osservato che nel mondo delle multe stradali la tecnologia è, tutto sommato, poca; chiaramente, laddove essa è stabilmente presente – rilevazione degli eccessi di velocità – gli accorgimenti a tutela della riservatezza personale dovranno essere più incisivi. La “Direttiva Minniti” alle Forze di Polizia della scorsa estate impone, al riguardo, precise cautele. In particolare, è necessario che:

  • gli apparecchi di rilevazione, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzino le immagini solo in caso di infrazione;
  • salva la possibilità di utilizzo dei dati per fini giudiziari, le immagini rilevate siano fruibili solo per l’accertamento e la contestazione degli illeciti stradali;
  • la registrazione continua del monitoraggio del traffico sia conservata in forma di dati anonimi, senza possibilità di identificazione dei veicoli o delle persone e possa essere disponibile, sempre attraverso dati anonimi, soltanto per studi o ricerche sul traffico;
  • le risultanze fotografiche o le riprese video siano nella disponibilità e vengano trattate solo dal personale responsabile degli organi di polizia e dagli incaricati del trattamento e della gestione dei dati;
  • le immagini siano conservate solo per il periodo di tempo strettamente necessario all’applicazione delle sanzioni e alla definizione dell’eventuale contenzioso;
  • nella conservazione delle risultanze fotografiche o video siano adottate le misure utili a evitare l’accesso non autorizzato ai dati e alle immagini trattate.