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Patentino operatori macchine complesse, solo le Scuole edili abilitate al rilascio

Solo le Scuole edili, in quanto Enti bilaterali costituiti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore edile, sono legittimate a rilasciare il patentino per gli operatori di macchine complesse. Lo ha chiarito l’Ispettorato nazionale del lavoro rispondendo a una richiesta di parere sulla materia avanzata dall’Ance.

Anche in mancanza di una “norma primaria”, «la previsione di cui all’art. 77 del Ccnl, sottoscritto da Ance e dalle Organizzazioni sindacali nazionali, è vincolante per tutte le imprese che operano nel campo di applicazione del codice degli appalti in quanto la disposizione può ritenersi rientrante nella cosiddetta parte normativa del contratto che può definirsi stipulato dalle OO.SS. dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore edile. Lo si legge nella nota dell’Ispettorato del Lavoro inviata al presidente dell’Ance, Gabriele Buia, in risposta a un interpello formulato dall’associazione dei costruttori relativamente all’abilitazione (prevista all’articolo 77 del contratto collettivo di lavoro per gli addetti dell’edilizia) relativa agli operatori di macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e delle indagini di perforazioni nel sottosuolo. Nel marzo scorso, l’associazione dei costruttori ha segnalato all’Ispettorato del lavoro «che vengono rilasciati Patentini per operatori di macchine complesse nel settore edile, previsti dall’art. 77 del vigente Ccnl, sottoscritto da Ance e dalle Organizzazioni Sindacali nazionali Feneal/Uil, Filca/Cisl, Fillea/Cgil, da enti bilaterali non costituiti da associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nell’ambito del settore edile».

L’Ispettorato del Lavoro aggiunge che il patentino può essere rilasciato solo dalle Scuole Edili al termine dei percorsi formativi specifici definiti dal Formedil anche perché, solo le Scuole Edili, possono definirsi Enti bilaterali ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 276/2003 in quanto “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative” nel settore edile.

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