Condividi, , Google Plus, LinkedIn,

Stampa

L’abc dell’obbligo gomme da neve e catene a bordo

Fino al 15 aprile vige l’obbligo di montare le gomme da neve, o di avere le catene a bordo, se si percorrono determinate strade o se le condizioni meteorologiche lo rendono necessario.

L’obbligo di montare le gomme da neve è un dovere che, però, non tutti conoscono: per  questo l’Unione nazionale consumatori (Unc), fa il punto sull’argomento.

“Le sanzioni – ricorda – variano da un minimo di 41 euro a un massimo  di 318 euro e dipendono dal tipo di strada su cui è stata commessa l’infrazione: a partire da 41 euro in un centro abitato, da 85 euro fuori dai centri abitati, da 80 a 318 euro in autostrada con la  decurtazione di 3 punti dalla patente. Nei primi due casi, è prevista  anche l’intimazione a non proseguire il viaggio come spiega la Polizia di Stato”.

“Gli pneumatici – spiega – sono essenziali per la sicurezza di marcia, ma non basta controllare battistrada e pressione. Dobbiamo imparare a leggere attentamente la carta di circolazione che riporta tutte le informazioni che ci servono per metterci al riparo da sanzioni, inevitabili in caso di irregolarità che non sfuggono al primo controllo della stradale o dei vigili”.

“La situazione – avverte l’Unc – si complica  dopo che i sindaci di località con forti variazioni climatiche, hanno esercitato il potere di prescrivere l’obbligo di pneumatici invernali nel territorio, in periodi definiti dell’anno. Il ministero dei Trasporti, con la circolare numero 1.049 del 17 gennaio 2014, ha  chiarito che chi monta pneumatici di tipo M+S (Mud + Snow, ovvero  Fango + Neve) con codice di velocità inferiore a quanto indicato in carta di circolazione, può viaggiare dal 15 ottobre al 15 maggio.

Pertanto, viene concesso un mese, prima e dopo la vigenza delle  ordinanze, per effettuare il rimontaggio dei pneumatici di tipo estivo, ovvero con caratteristiche prestazionali di serie”.

Di conseguenza, prosegue, “a partire dal 16 maggio e sino al 14  ottobre, non è consentita la circolazione con pneumatici M+S, a meno  che la carta di circolazione specifichi questo tipo di pneumatico come di serie (esempio Honda Crv), con codici di velocità inferiori a  quelli riportati in carta di circolazione: l’infrazione di riferimento comporta, non solo significative sanzioni pecuniarie (da 419 euro a  1.682 euro), ma anche il ritiro della carta di circolazione e l’invio  in revisione del veicolo”.

“Il gommista – suggerisce l’Unc – deve garantire gomme conformi al  codice, ma è bene saper dove controllare: il fianco della gomma è un  piccolo libro che dice tutto del pneumatico, compresa la data di  fabbricazione; per verificare la coerenza rispetto alla carta di  circolazione basta il codice fondamentale, ad esempio: 235/55 R17 99WTL (larghezza/altezza/cerchio/indice di carico/codice  velocità/tipo.

Il montaggio di pneumatici con codice di velocità più alto di quello riportato dalla carta di circolazione è  ammesso. Il tipo di gomma, cioè se estivo o invernale si trova sempre sul fianco del pneumatico; se adatto alla stagione invernale troveremo la sigla M+S (Mud + Snow, cioè Fango e Neve), oppure MS o M&S, sul  lato opposto a quello del codice; se la carta di circolazione  specifica pneumatici M+S come caratteristica di serie, come detto  sopra, potete utilizzarli tutto l’anno, altrimenti solo nel periodo  sopraindicato. In alcuni paesi, come Germania e Austria, oltre al tipo  giusto, occorre uno spessore minimo del battistrada di 4 mm.

Per finire, occhio al Dot, la data di nascita dello pneumatico; è  riportato sul fianco del veicolo ed è un numero a 4 cifre (dal 2000,  prima era di 3); le seconde due cifre indicano l’anno (10=2010) mentre le prime due cifre indicano la settimana di produzione Un pneumatico invecchia, e dopo i 4-5 anni va cambiato anche se ilbattistrada è ancora entro lo spessore di legge (1,6 mm).