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Come chiedere il risarcimento per i danni da buche stradali: una guida

A Roma ci sono 50 mila piccole o grandi voragini. Centinaia gli automobilisti che ci sono finiti dentro. Un breve vademecum per non essere costretti a pagare un danno oneroso, solo a Roma sono 50 mila: tra buche, voragini e crepe che da settimane mettono a dura prova le abilità di automobilisti e motociclisti, ma anche la solidità di copertoni, cerchioni e semiassi. Un momento d’oro per i gommisti, se non fosse che li ha sorpresi proprio nel momento meno opportuno, quando nei magazzini si passa dagli approvvigionamenti di gomme termiche a quelle estive e su molte strade extraurbane sono ancora obbligatori (fino al 15 aprile) i pneumatici da neve o almeno le catene a bordo.

I temibili danni da insidia

In sostanza spaccare una gomma è una iattura per tutti. Ma anche quel bozzetto appena visibile che si crea sulla spalla (la parte laterale del copertone) dopo aver preso una buca e che denota il cedimento dell’anima metallica. Pure in questo caso la ruota e da buttare. E se la coppia (anteriore o posteriore) si era già consumata abbastanza, doppia iattura: bisogna cambiarle entrambe per non avere uno squilibrio delle prestazioni. Soldi e tempo, quindi. Ma se il tempo non lo restituirà nessuno, si può almeno tentare di recuperare i soldi. Ecco come.

Un buca nel manto stradale o la presenza di materiale pericoloso sull’asfalto (olio, ghiaia, ghiaccio ecc), di marciapiedi sconnessi,  guardrail non in sicurezza, crollo improvviso di alberi, vegetazione che provoca mancanza di visibilità, caditoie non a raso con il manto stradale, griglie di tombini rotte, mancanza di segnaletica hanno un nome ben preciso: danni da insidia. La responsabilità in questi casi è della Pubblica Amministrazione in quanto proprietaria o gestore del bene demaniale. E’ il comune (o la provincia o un’altra amministrazione) a dover risarcire i danni per omessa o insufficiente manutenzione delle rete stradale.

Cosa fare

La prima cosa è inoltrare una richiesta danni per raccomandata al proprietario del bene demaniale che potrebbe essere Autostrade per l’Italia spa, la Provincia, il Comune o l’Anas e qui serve l’assistenza di un legale per rivolgere la richiesta all’ente giusto.

Per molti anni l’orientamento dominante in giurisprudenza era che spettasse al danneggiato dimostrare il danno subito, il nesso di causalità e l’elemento soggettivo della colpa della P.A. Praticamente un ginepraio. A ribaltare la situazione ci ha pensato una sentenza della Cassazione (n.15384/06) che afferma una responsabilità oggettiva della P.A. per i beni demaniali in custodia. In sostanza il danneggiato dovrà soltanto fornire la prova dell’evento in cui è stato coinvolto e del fatto che sia stato causato da una condizione di oggettivo pericolo (sentenza Cassazione n.79637/12). La P.A. per sottrarsi alla propria responsabilità, dovrà provare che l’incidente è stato dovuto al caso o al comportamento del danneggiato.

Una volta dimostrato che la colpa è della P.A. c’è ancora un ‘ma’ che riguarda proprio il caso di Roma: se ci sono elementi esterni imprevedibili e inevitabili che costituiscono forza maggiore, la pubblica amministrazione può tirarsene fuori. E la giurisprudenza ha considerato casi di forza maggiore il temporale, il nubifragio o la calamità naturale, tenendo conto della particolare intensità ed eccezionalità del fenomeno. Resta quindi da stabilire se la neve a Roma rappresenti una eccezionalità. Così come i temporali.

L’eccezione del cantiere

Un esempio di esclusione della responsabilità della P.A può essere il caso del cantiere stradale, in cui l’area risulti completamente recintata e affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore e pertanto dei danni subiti ne risponderà soltanto lui.

Ammesso e non concesso che sia stato superato lo scoglio della eccezionalità  e che sia stato stabilito che è stata colpa dell’ente che non ha tappato la buca, resta però da capire se anche l’automobilista (o il motociclista) non abbia la sua responsabilità. Ma per fortuna in questo caso spetta alla P.A. provare che l’evento sia stato, in tutto o in parte, determinato dal comportamento di chi il danno lo ha subito. Ed è a questo punto che entrano i gioco le compagnie assicuratrici degli enti pubblici che cercano sempre di trovare il modo di scaricare la colpa sul danneggiato (era distratto, andava troppo veloce…) e, alle brutte, liquidare il danno in concorso di colpa, sempre che non si abbia a disposizione una gran mole di documentazione fotografica, testimoni o meglio ancora dell’intervento delle autorità. Ammesso che nel traffico di Roma si abbia tempo, modo e pazienza di aspettare l’arrivo dei vigili impegnati con ogni probabilità su un’altra delle 50 mila buche.

Come comportarsi e che tempi aspettarsi

L’importante, quindi, è armarsi di santa pazienza: i tempi di un risarcimento sono piuttosto lunghi. Ma intanto si può partire da 5 semplici, ma noiosi passi:

  1. Inoltrare richiesta danni all’Ente Pubblico di competenze e compagnia assicurativa
  2. Acquisire il verbale delle autorità (se intervenute) oppure fotografare la buca e raccogliere eventuali testimonianze.
  3. Se ci sono state lesioni, farsi refertare e mettere in conto la possibilità di una perizia medico-legale
  4. Se l’auto ha subito danni materiali, farsi fare un preventivo di riparazione dal carrozziere o dal gommista
  5. La Compagnia assicurativa se riterrà risarcibile il sinistro, provvederà a incaricare un perito per i danni materiali e un medico per la visita.

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