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Se un finestrino abbassato è passibile di sanzione

Entriamo, ancora una volta, nel microcosmo delle multe stradali, dove le curiosità abbondano. Il 2017, complice anche la sua estate particolarmente torrida, potrebbe essere ricordato per i verbali elevati a vetture lasciate in sosta con il finestrino aperto.

Non che siano stati casi numerosissimi; ma si sono verificati in diverse parti dello Stivale, e hanno generato – sui blog degli automobilisti come pure su certi siti giuridici – discussioni non esattamente pacate, con annesse invettive contro supposti atteggiamenti vessatori delle Polizie Municipali.

In realtà, gli agenti altro non fanno che applicare linearmente l’art. 158 comma 4 del Codice della Strada: “Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso”.

Sanzione pecuniaria: euro 41, ridotti a 28,70 se il pagamento avviene entro cinque giorni; nessuna decurtazione di punti dalla patente; questo, in definitiva, ciò che rischia chi lascia l’auto in sosta con un finestrino aperto, magari per evitare di trovare l’abitacolo completamente arroventato alla ripresa del viaggio.

C’è da notare, per onestà intellettuale, che il Codice della Strada è del 1992; con le tecnologie di venticinque anni fa, un veicolo con il vetro abbassato incarnava piuttosto bene l’antico proverbio secondo cui l’occasione fa l’uomo ladro. Si può dire lo stesso oggi, in epoca di centraline elettroniche, dispositivi antifurto di ultima generazione e chi più ne ha più ne metta? Basta un finestrino aperto per ‘agevolare’ un eventuale uso della vettura senza il consenso del legittimo proprietario? O è forse il caso di adottare, rispetto all’art. 158 comma 4 del Codice, un’interpretazione adeguata alla realtà dei tempi?

Molti dei multati hanno annunciato che faranno ricorso. Si tratta di vedere quello che decideranno i Giudici di Pace. Ammesso, beninteso, che ci si fermi al primo grado di giudizio.