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Strade, per la Cassazione il gestore risponde anche della scarpata

Un errore di guida va sempre valutato alla luce di eventuali anomalie della strada. E tra queste ultime rientrano pure quelle di parti esterne alla carreggiata, come per esempio le scarpate laterali. Così la Terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza 260/2017 depositata ieri, ha riconosciuto il diritto al risarcimento per un autotrasportatore che aveva messo le ruote fuori dalla carreggiata, facendo ribaltare il proprio mezzo.

Il conducente non si era accorto dello “scalino” presente appena all’esterno del nastro d’asfalto e prima della scarpata, perché c’erano erbacce che non erano state tagliate dall’ente gestore della strada e ne occultavano il ciglio. Lo spostamento dell’autocarro verso destra era stata una scelta fatta dal guidatore per agevolare l’incrocio con veicoli che provenivano in senso opposto.

La Corte d’appello aveva respinto la richiesta di risarcimento dell’autotrasportatore, perché aveva dato priorità alle sue dichiarazioni rese alle forze dell’ordine che avevano rilevato l’incidente (considerate confessione stragiudiziale): l’uomo aveva ammesso un errore di manovra. Inoltre, i giudici di secondo grado avevano ritenuto che il dislivello che aveva fatto ribaltare l’autocarro, essendo esterno all’asfalto, non rientrasse nella proprietà della strada e quindi nelle competenze del suo gestore.

Ma la Cassazione ricorda che anche le scarpate, i fossi e le banchine «devono considerarsi parti delle strade…e perciò soggette allo stesso loro regime di demanialità, in forza della presunzione “iuris tantum” posta dall’articolo 22 della legge 20 marzo 1865, n. 2248». D’altra parte, il loro rapporto pertinenziale rispetto all’infrastruttura è desumibile anche dal Codice della strada, anche se la sentenza non lo cita.

La Cassazione cita poi un precedente che riconosce le pertinenze come «fattore determinante dell’agibilità della strada» (sentenza 12759/1991), uno che esclude la limitazione della responsabilità del gestore alla sola carreggiata (sentenza 9547/2015) e un altro che prevede espressamente l’obbligo di manutenzione (o di segnalazione di eventuali pericoli non eliminati) anche nella parte non asfaltata che costeggia la strada (sentenza 22755/2013). Dunque, poco importa che la parte esterna all’asfalto non appartenesse all’ente proprietario e gestore della strada.

In assenza di misure dovute dall’ente, cioè la manutenzione o la segnalazione del pericolo, la Cassazione ritiene che il giudice di merito non può «limitarsi a valutare la condotta del conducente sotto il profilo della prevedibilità del pericolo», ma deve prendere in considerazione anche le omissioni dell’ente, per valutare se e in che misura hanno concorso a causare l’incidente. Ciò non era stato fatto dalla Corte d’appello. Di qui il rinvio a una sezione diversa della stessa Corte, perché effettui questa valutazione. Cosa che, verosimilmente, porterà a diminuire la quota di colpa del guidatore e quindi a riconoscergli la parte di risarcimento equivalente alla percentuale di responsabilità dell’Ente.