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In Senato l’OK alla legge di Bilancio 2018

Il voto di fiducia sul maxiemendamento presentato dal Governo e rivisto dalla Commissione di Bilancio è arrivato con 149 favorevoli, 93 no e nessun astenuto.

Ora il DDL passa alla Camera per il secondo sì, per cui sono in previsione probabili ritocchi al fine di procedere al via libera entro Natale.
Restano confermati i due principali capitoli del DDL di bilancio iniziale: la proroga dei bonus edilizi e il rifinanziamento del Fondo infrastrutture per 38 miliardi in 16 anni.

Fondo infrastrutture
Il disegno di legge provvede al rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (istituito dal comma 140 della legge di bilancio per il 2017) per 940 milioni di euro per l’anno 2019, 1.940 milioni di euro per l’anno 2019 e 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 (articolo 95). In tutto, dunque, altri 37,88 miliardi, portando la dotazione del fondo a 85,4 miliardi di euro in 17 anni, cinque miliardi di euro in media all’anno.
Il Fondo è destinato a finanziare interventi in materia, tra l’altro, di trasporti e viabilità, nonché infrastrutture ed edilizia pubblica. Si prevede, altresì, per il triennio 2018-2020, l’assegnazione di contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Fondi a Comuni e Regioni per opere pubbliche
Stanziati complessivi 850 milioni per il triennio 2018-2020 (di cui 150 nel primo anno), come contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali.
Viene inoltre riconosciuto ai piccoli comuni un contributo pari a 10 milioni annui a decorrere dal 2018, da destinare al finanziamento di talune tipologie di intervento, quali la prevenzione del rischio idrogeologico, la riqualificazione dei centri storici.
Vengono inoltre ampliati gli spazi finanziari degli enti locali di 200 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e si dispone un ulteriore finanziamento, pari a 700 milioni annui, per il quadriennio dal 2020 al 2023. Viene inoltre inserita una ulteriore finalizzazione degli spazi finanziari in favore dell’impiantistica sportiva e si apportano alcune precisazioni in ordine all’utilizzo di spazi finanziari dai comuni facenti parte di un’unione di comuni (articolo 72, comma 1).

Fondo progettazione per i Comuni (novità)
L’articolo prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, del Fondo progettazione degli enti locali volto al cofinanziamento della redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per le opere destinate in via prioritaria alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Il Fondo ha una dotazione finanziaria annuale di 30 milioni di euro per il periodo 2018-2030.

Proroga per i bonus edilizi
È prorogata al 31 dicembre 2018 la detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus), che viene ridotta al 50% per finestre e infissi, schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Analoga proroga è disposta per la detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+. Tali detrazioni, incluso il sisma bonus, sono fruibili anche dagli IACP.

Ecobonus

La possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile, è estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, quindi anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali (modifica al comma 2-sexies). Per i soggetti incapienti opera la medesima estensione (modifica al comma 2-ter), rimanendo ferma la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari, essendo venuto meno il precedente divieto ad opera del decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 4-bis, comma 1, lett. a)).