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Scout Speed, quando la multa è nulla

Anche gli Scout Speed vanno segnalati. Almeno secondo una recente sentenza del Giudice di pace di Reggio Emilia, che ha superato il decreto ministeriale del 15 agosto 2007, facente riferimento alle sole “postazioni di controllo per il rilevamento della velocità (quindi gli autovelox statici) stazionate lungo la rete stradale”.

Il Dm esclude quindi l’obbligo di segnalazione preventiva nel caso di controlli dinamici e rilevazioni fatte in movimento.

Il temuto autovelox in questione, funziona diversamente dai normali rilevatori di velocità, dal momento che viene nascosto dentro un’auto della polizia in movimento, ed è quindi del tutto invisibile e imprevedibile ed è in grado di rilevare la velocità anche a distanze elevate e al buio. Secondo la sentenza del Giudice di pace, anche i dispositivi di rilevamento mobili, come lo Scout Speed, devono essere preventivamente segnalati.

La sentenza stabilisce in sostanza che le multe stradali frutto di rilevazione effettuata da autovelox in movimento possono essere annullate se l’apparecchio non era stato segnalato da un cartello. Nessuna differenza, quindi, tra autovelox statici e in movimento, perché occorre sempre segnalarne la presenza.